In tema di indebito bancario, laddove il conto corrente risulti ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto; invero, l’annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma, in alcun caso, si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e, quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
Lo stesso discorso vale nel caso di versamenti di denaro eseguiti per ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente: l’azione di ripetizione sarebbe pertanto inammissibile per l’insussistenza stessa del requisito dell’avvenuto pagamento da parte del correntista.
Per gli effetti, nulla esclude che, fino alla chiusura del conto, il correntista possa comunque esperire un’azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell’annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l’accertamento negativo non è subordinato all’esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l’interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo dare – avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo, con la sentenza n. 1034 del 20 giugno 2023, con la quale sono state rigettate le domande di restituzione e risarcimento danni formulate avverso l’istituto di credito, ritenendo inammissibile la prima dal momento che il rapporto di conto corrente risultava ancora in essere.
Il Giudice ha tuttavia accertato e dichiarato il saldo finale risultante dall’ultimo estratto conto generato prima dell’instaurazione del giudizio, rigettando ogni altra domanda verso la banca e condannando le parti attrici al pagamento, in favore della parte convenuta, a 2/3 delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel.Spinelli | 06.05.2021 | n.158
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA ANCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
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