In tema di onere della prova, incombe sull’attore che agisce per la ripetizione dell’indebito la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (cfr. Cass.2555/23).
Qualora invece l’allegazione attorea riguardi la conclusione del contratto non in forma scritta (verbis tantum o per facta concludentia) e la banca contrasti tale allegazione sostenendo la valida conclusione del negozio in forma scritta, allora “non può gravarsi il correntista attore in giudizio della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”” (cfr. Cass. 6480/2021).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianculli, con la sentenza n. 200 del 6 febbraio 2023.
Il Giudice ha evidenziato che l’attore non aveva mai dedotto la stipulazione di un contratto orale (nonostante l’inapplicabilità ratione temporis dell’obbligo di forma scritta desumibile dal TUB), ma si era limitato a dedurre la mancanza in atti del contratto scritto.
Tale deduzione non era stata modificata nel corso del giudizio, pur avendo la convenuta eccepito la genericità delle allegazioni contenute in citazione ed evidenziato fin dalla costituzione in giudizio che sarebbe stato onere dell’attore depositare il contratto, attesa la deduzione dell’avvenuta stipulazione dello stesso.
Anche nella comparsa conclusionale l’attore aveva in modo equivoco fatto riferimento alla “mancanza di convenzioni volte a disciplinare le condizioni contrattuali” e aveva genericamente richiamato principi giurisprudenziali secondo cui sarebbe stato onere della Banca convenuta produrre il contratto, qualora sene alleghi l’inesistenza. Ma non aveva mai dedotto in modo chiaro in citazione e nei successivi atti di causa che il contratto non esisteva in quanto stipulato oralmente.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, è stato escluso che l’attore avesse assolto l’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda sullo stesso gravante.
La domanda è stata rigettata con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE HA L’ONERE DI PRODURRE SCRITTI CHE DOCUMENTINO LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni-Rel.Falabella | 19.01.2022 | n.1537
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
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