Segnalata da Avv. Ascanio Amenduni
Quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione di indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione di indebito, ossia la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate.
La ricostruzione integrale del rapporto di conto corrente non può che essere ricondotta sulla base di dati contabili certi, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi, come il c.d. saldo zero.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano, con sentenza n. 1215, depositata in data 17.03.2015.
Nel caso di specie, il cliente citava in giudizio la Banca chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse in forza di clausole contrattuali illegittime, previa rideterminazione del rapporto di dare – avere relativamente a rapporto di conto corrente.
L’attore richiedeva altresì condanna dell’Istituto di Credito al risarcimento del danno, oltre che rettifica alla Centrale rischi.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale concludeva per il totale rigetto delle doglianze attoree.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha dettagliatamente individuato la portata dell’onus probandi ex art. 2697 c.c., gravante sul cliente che intenda contestare le risultanze del saldo a lui sfavorevole, con relativa domanda di ripetizione di indebito nei confronti della banca.
In particolare, il Giudice adito ha affermato che, in casi come quello in esame, il cliente sia tenuto a “dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione di indebito, ossia la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate“, dovendo a tal proposito produrre in giudizio il contratto di c/c e gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente. Ad ulteriore conforto di tale statuizione, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte tendente ad affermare che, “nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto, impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, deve imporre il rigetto della domanda” (cfr. Cass.
Civ. n. 21466/2013); ciò, in considerazione del fatto che “la ricostruzione integrale non può che essere ricondotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi, come il c.d. saldo zero” (cfr. Cass. Civ. n. 20688/2013).
Nel caso in esame, il cliente aveva invece prodotto, in allegato al contratto di conto corrente, solo alcuni estratti conto che coprivano parzialmente la durata del rapporto contrattuale, pretendendo quindi di ovviare a tale carenza probatoria sollecitando l’emissione, da parte del Giudice, dell’ordine di esibizione nei confronti della Banca dei documenti mancanti. Istanza, questa, rigettata dal Tribunale, atteso il carattere eccezionale e residuale dello strumento di cui all’art. 210 c.p.c., utilizzabile solo nel caso in cui la prova non fosse aliunde acquisibile.
Nella fattispecie de qua, invero, il cliente ben avrebbe potuto produrre gli estratti conto inviatigli trimestralmente dalla Banca, derivando da tale mancata allegazione la carenza del necessario substrato probatorio a fondamento della spiegata domanda di ripetizione di indebito.
Il Giudice, dunque, ha rigettato la domanda, con condanna del correntista alla rifusione delle spese processuali a favore della Banca.
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