Provvedimento segnalato dall’Avv. Massimo Mannocchi del foro di Roma (Studio Legale Mannocchi&Fioretti)
La generica esposizione delle nozioni di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto ed applicazione di tassi di interesse usurari senza alcun riferimento specifico al rapporto di conto corrente determinano l’impossibilità per il giudicante di valutare la normativa ad esso applicabile.
La nullità del ricorso per vizi attinenti all’editio actionis non può essere sanata con la concessione del termine di cui all’art. 164, co. V, c.p.c., in quanto detta sanatoria è incompatibile con il procedimento di cui all’art. 702 bis c.p.c. attesa la caratteristica di sommarietà dello stesso.
La causa che richiede l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio esige un’istruzione complessa e, pertanto, non può essere proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. atteso che il procedimento sommario di cognizione è rivolto alla decisione di quelle controversie che necessitano di una istruzione semplice.
Questi i principi stabiliti dal Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo, con l’ordinanza del 12 giugno 2016.
Nella fattispecie in esame, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. una società correntista conveniva in giudizio l’Istituto di credito con cui aveva intrattenuto rapporti di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito e conto anticipi, al fine di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi passivi capitalizzati trimestralmente; commissioni di massimo scoperto, nonché chiedeva l’accertamento della nullità dei contratti di conto anticipi per carenza di forma scritta.
Si costituiva in giudizio la Banca la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, genericamente dedotte e non provate.
Il Tribunale di Roma rilevava, preliminarmente, l’inadeguatezza del procedimento sommario di cognizione considerato che detto strumento è rivolto alla decisione di quelle controversie che necessitano di una istruzione non complessa, tale non potendosi ritenere la causa che richieda l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Nel merito, il Giudice rigettava la domanda a causa della nullità del ricorso per vizi attinenti all’editio actionis.
Orbene, dall’atto introduttivo del giudizio non emergeva in modo specifico l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e la determinazione della cosa oggetto della stessa.
Invero, il contenuto del ricorso introduttivo risultava sostanzialmente costituito da una generica esposizione della nozione, giuridica ed economica, della capitalizzazione trimestrale, dello ius variandi e della commissione di massimo scoperto e da una, altrettanto generica, esposizione delle conseguenze giuridiche, sotto il profilo civilistico, dell’applicazione di quei tassi di interessi con i relativi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.
Tale esposizione, tuttavia, non conteneva alcun riferimento specifico al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società correntista, né si rinveniva alcuna indicazione precisa del contratto di conto corrente non essendo indicata neppure la data di stipulazione del contratto con la conseguente impossibilità, per il giudicante, di valutare la normativa ad esso applicabile, anche ai fini della necessità della forma scritta ad substantiam; alcuna indicazione di quali fossero le pattuizioni contrattuali relativamente ai tassi di interessi né quali tassi fossero stati in concreto applicati dall’istituto di credito.
Ad avviso del Tribunale romano, tali vizi di nullità dell’atto non possono essere sanati con la concessione del termine di cui all’art. 164, co. V, c.p.c., in quanto detta sanatoria è incompatibile con il procedimento di cui all’art. 702 bis c.p.c. attesa la caratteristica di sommarietà dello stesso.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità del ricorso proposto dalla correntista condannandola alla refusione, in favore della società resistente, delle spese della presente procedura.
Per altri precedenti si vedano:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C.C. ESCLUDE L’AMMISSIBILITÀ DELLA CTU CONTABILE
NON SI PUÒ SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Ordinanza Tribunale di Roma, Dott.ssa Elena Fulgenzi 28-04-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: IL PAGAMENTO DEVE ESISTERE ED ESSERE BEN INDIVIDUABILE
NON PUÒ SUPPLIRSI A CARENZE PROBATORIE CON LA RICHIESTA DI CTU
Sentenza Tribunale di Massa, dott. Giampaolo Fabbrizzi 12-04-2016 n. 358
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO CORRENTE È ANCORA APERTO
LA MERA ANNOTAZIONE DI UNA POSTA DI INTERESSI ASSUNTI ILLEGITTIMI/USURARI NON INTEGRA UN PAGAMENTO RIPETIBILE
Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott. Rossella Pegorari, 09-04-2016
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