ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione di ripetizione dell’indebito diretta ad ottenere la condanna dell’istituto di credito alla restituzione di somme che il correntista ritiene di aver versato indebitamente, presuppone la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi alla vigenza del rapporto.
L’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. non subisce deroghe neanche quando concerne fatti negativi che ove non possano essere provati direttamente possono essere dimostrati con la prova del fatto positivo contrario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, dott. Nardecchia Giovanni, con sentenza depositata il 23/11/2015.
Nel caso di specie una società correntista ed il suo garante avevano agito al fine di ottenere la dichiarazione di nullità/invalidità del contratto di apertura di credito con le singole clausole, ritenendo di aver subito l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, oltre l’applicazione di interessi anatocistici chiedendo la condanna della Banca alla ripetizione di somme indebitamente incassate.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale contestava ogni avverso addebito, chiedendo il totale rigetto della domanda proposta.
Parte attrice procedeva alla richiesta di esibizione dei contratti bancari stipulati e di tutta la documentazione collegata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e, nel contempo, chiedeva procedersi alla consulenza tecnica d’ufficio sulla documentazione prodotta e su quella che la Banca avrebbe dovuto depositare in seguito al chiesto ordine di esibizione.
Conferito l’incarico al CTU, al fine di verificare le somme asseritamente non dovute all’istituto di credito, lo stesso avrebbe dovuto effettuare i conteggi “con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data dell’estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista“.
Il CTU, nel corso delle indagini peritali, rilevava la carenza fra gli atti di causa della documentazione indispensabile per poter assolvere all’incarico ricevuto e, stante l’opposizione della convenuta a procedere all’integrazione documentale ai sensi art. 198 c.p.c., informava il giudice circa l’impossibilità di adempiere compiutamente al mandato.
Il Tribunale, a tal proposito, ha ritenuto di non poter procedere all’ordine di esibizione ex art. 210 cpc non essendo possibile sopperire all’inerzia della parte che intende dimostrare i fatti di causa almeno che “la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi” precisando, altresì, che “qualora la consulenza d’ufficio fosse richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l’ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall’art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti” (Cass. 18 gennaio 2013 n. 1266).
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la carenza probatoria, relativa all’integrale produzione degli estratti conto, non poteva essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca e avente ad oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario.
Il Tribunale, ha preliminarmente motivato il diniego dell’ordine di esibizione richiesto dall’attore, precisando che “con riguardo alla documentazione bancaria sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta“.
Il Giudice ha anche affermato che il diritto del correntista ad ottenere la copia della documentazione bancaria, si configura come “un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta“.
La rilevante precisazione fornita dal Tribunale di Monza, concerne la portata e l’efficacia dell’art. 210 cpc in quanto è stato affermato, ancora una volta, che l’omessa produzione integrale degli estratti conto, da parte del correntista, non consente al Tribunale adito di conoscere gli addebiti e gli accrediti riportati negli estratti conto relativi al periodo di vigenza del contratto.
In conclusione il Tribunale ha affermato che, in conformità del principio di cui all’art. 2697 c.c. e ai conformi orientamenti giurisprudenziali, anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall’attore come i fatti positivi (Cass. 17 ottobre 92 n.11432 e 28 novembre 92 n. 12746, 10.3.86 n.1614, 22.10.76 n.3741) e per tale motivo, nei giudizi di accertamento negativo del credito bancario, i fatti negativi che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio, debbono essere provati dall’attore.
In definitiva l’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. non subisce deroghe anche quando concerne fatti negativi che ove non possano essere provati direttamente possono essere dimostrati con la prova del fatto positivo contrario.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO
INFONDATE LE DOGLIANZE USURARIE SULLA BASE DEL METODO “ALL INCLUSIVE” PER I RAPPORTI ANTE 2010
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 26-11-2015 | n.3229
RIPETIZIONE INDEBITO: INFONDATA SE IL CONTO È ANCORA APERTO
LE RIMESSE NEI LIMITI DEL FIDO NON HANNO NATURA SOLUTORIA
Sentenza | Tribunale di Livorno, dott. Luciano Arcudi | 05-08-2014
RIPETIZIONE INDEBITO: INFONDATA SE IL CONTO CORRENTE È AFFIDATO
I VERSAMENTI SU CONTO CON SALDO PASSIVO NON HANNO EFFETTO SOLUTORIO MA MERAMENTE RIPRISTINATORIO DELLA PROVVISTA
Sentenza | Tribunale di Padova, dott.ssa Maria Antonia Maiolino | 31-07-2014 | n.2537
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