Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto (positivo) contrario, o anche mediante presunzioni.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, con la sentenza n. 663 del 28/05/2019.
La vicenda ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio una banca al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla stessa a titolo di spese e costi non pattuiti e/o illeciti.
Si è costituita in giudizio la banca, la quale, eccepita preliminarmente la prescrizione delle pretese avversarie e, nel merito, l’infondatezza delle domande di parte attorea, ha chiesto il rigetto della domanda.
Il Giudice, investito del thema decidendum, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale ha rappresentato che spetta all’attore correntista produrre sia il contratto di conto corrente (e gli eventuali contratti di apertura di credito in conto corrente, come in ispecie), sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione: ed invero, la produzione dei contratti permette di ravvisare, a titolo meramente esemplificativo, l’eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l’assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam (come nel caso di interessi ultralegali), nonché di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 cod. civ., mentre la produzione degli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi della determinazione del saldo finale.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che l’attore non ha adempiuto al proprio onere probatorio, avendo omesso di produrre sia il contratto di conto corrente che alcuni contratti di apertura del credito.
Alla luce di tali considerazioni l’organo giudicante ha rigettato la domanda del correntista, condannandolo, altresì, alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: LA MANCANZA DI UN UNICO TRIMESTRE INFRANNUALE NON IMPEDISCE LA PROVA DEL CREDITO
IL SALDO FINALE PUÒ ESSERE PROVATO ANCHE SENZA TUTTI GLI ESTRATTI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Iofrida | 04.04.2019 | n.9526
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA È TENUTO A PROVARE GLI AVVENUTI PAGAMENTI E LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
E’ ALTRESÌ ONERATO DELLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO ANDAMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D’Avino | 13.03.2019 | n.1411
ACCERTAMENTO NEGATIVO CC: INAMMISSIBILE ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI MANCHI UN SOLO ESTRATTO CONTO
L’ONERE DI PROVARE PER INTERO IL RAPPORTO DEDOTTO SPETTA ALL’ATTORE
Ordinanza | Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma | 27.02.2019 |
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DELLA SPECIFICA ALLEGAZIONE DEI FATTI PRIMARI
TALE MANCANZA NON È COLMABILE ATTRAVERSO L’ALLEGAZIONE IMPLICITA DELLA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 20.02.2019 | n.3869
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