La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa ciò in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda.
La mera annotazione in conto di poste asseritamente illegittime non integra un pagamento, ma di pagamenti ripetibili potrà parlarsi solo nel momento in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Siffatta inammissibilità si estende, peraltro, anche altre domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l’esame di queste ultime e l’interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all’accoglimento della domanda di condanna.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi con la sentenza n. 260 del 22.02.2018.
Nella fattispecie esaminata, una società correntista conveniva in giudizio la Banca chiedendo di accertarsi l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, l’indeterminatezza e ultralegalità dei tassi di interesse applicati, l’esistenza di variazioni peggiorative in corso di rapporto; l’applicazione di interessi usurari nonché l’applicazione di illegittime commissioni di massimo scoperto e, per l’effetto, di porre in compensazione il credito così determinato con il saldo passivo del rapporto contestato.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo in via preliminare l’inammissibilità ed improponibilità dell’azione per essere il conto ancora aperto.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione sollevata dalla convenuta rilevando che la circostanza del permanere dell’apertura del conto corrente, comporta l’inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione ovvero restituzione o compensazione proposta con riferimento ad esso in quanto il presupposto per la restituzione dell’indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un’apertura di credito, oppure quando il limite dell’apertura di credito è stato superato.
Il Giudice ha altresì chiarito che la mera annotazione in conto non integra un pagamento in senso tecnico, in quanto di “pagamento” potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Pertanto, in pendenza di rapporto, il correntista non potrà agire in ripetizione sulla base di mere annotazioni contabili, ma potrà unicamente ottenere il ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli e, dunque, una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare -se del caso – in favore del correntista le risultanze del saldo del conto stesso.
Il Giudicante ha chiarito altresì che, in tal caso, l’inammissibilità della domanda di ripetizione si estende anche altre domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l’esame di queste ultime e l’interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all’accoglimento della domanda di condanna.
Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla correntista condannandola alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dell’intermediario convenuto.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli 05-04-2016 n.581
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’AZIONE RESTITUTORIA OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
Anche la richiesta di rideterminazione del saldo è inammissibile in quanto non è una domanda autonoma
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTO APERTO ANCHE IL MERO ACCERTAMENTO
Le domande cd. presupposte non sono proponibili atteso che l’interesse è collegato a richiesta restitutoria
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Ausilia Sabatino | 13.09.2016 | n.2993
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