Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., in caso di ripetizione di indebito spetta all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi.
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti, ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del relativo rapporto.
L’onere di provare i fatti costituivi della pretesa dedotta in giudizio grava anche sul correntista che proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario.
Quando la controversia tra la banca ed il correntista sia stata introdotta da quest’ultimo allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall’onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, con la sentenza n. 10117 del 20 novembre 2024.
Nel caso di specie, accadeva che una società che intratteneva rapporti di conto corrente con una banca, citava l’istituto di credito al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito vantato dalla banca per effetto della risoluzione di due contratti di finanziamento e del recesso dal contratto di conto corrente, oltre che declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali relative al rapporto di conto corrente con conseguente condanna della banca convenuta alla rettifica del saldo di conto corrente alla luce delle somme illegittimamente addebitate o riscosse quantificate in € 3.576,50.
Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, eccependo il mancato adempimento, da parte dell’attrice, all’onere probatorio sulla stessa gravante, evidenziando, in particolare, che la società in questione non aveva prodotto in giudizio la documentazione utile a supportare il suo diritto alla rettifica del saldo.
Sul punto il Giudice ha osservato che nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz’altro sul primo l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova.
Ciò sulla base di copiosa giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 7501/2012), secondo cui le regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., che, in caso di ripetizione di indebito, prevedono che spetti all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi, si applica anche al caso in cui il correntista intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree, con condanna della società correntista a rifondere alla banca le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È TENUTO ANCHE A PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO SCRITTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Alessia Marotta | 06.02.2024 | n.256
IL MEDESIMO HA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO CON LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
È IN CAPO AL CORRENTISTA L’ONERE DI PROVARE CHE I PAGAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI E CHE GLI STESSI SIANO PRIVI DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. I, Pres. Schirò – Rel. Genovese | 28.11.2018 | n.30822
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 14.05.2012 | n.7501
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno