ISSN 2385-1376
Testo massima
L’onere di specifica allegazione non può essere superato mediante un generico riferimento ai documenti, che per loro funzione e natura non possono in alcun modo supplire al difetto nelle deduzioni della parte, ma solo svolgere la funzione di strumento di prova di fatti già acquisiti al giudizio in via di allegazione.
La consulenza tecnica d’ufficio risponde alla finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze e che il suddetto mezzo d’indagine non può essere disposto per supplire alla deficienza delle allegazioni di una parte.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Lagonegro, dott. Giovanni Pipola, con sentenza n. 53 pubblicata in data 01.02.2016.
Il caso trae origine dal giudizio promosso dal cliente di un istituto di credito, il quale chiedeva accertarsi che le somme corrisposte in esecuzione del rapporto non risultassero dovute, chiedendo pertanto, la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.
Il Giudice, nell’esaminare la fattispecie in esame, parte dalla doverosa premessa per la quale nell’azione di ripetizione di indebito grava sull’attore l’onere di provare sia l’avvenuto pagamento che la corrispondente mancanza originaria e/o comunque la successiva caducazione della causa giustificativa del pagamento stesso.
Ciò premesso il Giudice precisa che tali asserzioni e deduzioni non possono essere vaghe e generiche essendo necessario effettuare i riferimenti, tra l’altro, alle condizioni contrattuali pattuite.
Né, d’altro canto tali carenze possono ritenersi superate da un generico riferimento ai documenti che per loro natura e funzione non possono supplire al difetto delle deduzioni delle parti, ma solo svolgere la funzione di strumento di prova di fatti già acquisiti al giudizio in via di allegazione.
Da tanto, prosegue il Giudice, ne deriva l’inammissibilità della CTU richiesta da parte attrice in quanto non suffragata da elementi di prova.
Invero, come affermato da copiosa giurisprudenza, la consulenza tecnica d’ufficio risponde alla finalità di aiutare il giudice nella VALUTAZIONE DI ELEMENTI ACQUISITI o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze e che il suddetto mezzo d’indagine non può essere disposto per supplire alla deficienza delle allegazioni di una parte (cfr. Cass. n.10202/2008; n. 3191/2006; n.5422/2002).
Inoltre, la stessa Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio è subordinata alla deduzione fondamento di tali diritti.
In conclusione, pertanto, a fronte degli specifici oneri di allegazione (oltre che dei fatti e degli elementi posti a prova), qualora la parte si limiti a evidenziare genericamente determinate circostanze la domanda deve essere respinta.
Né va dimenticato il principio del divieto di attività istruttoria di ufficio che deve essere conciliato con la preclusione per il Giudice di porre rimedio ai difetti di allegazioni e prove delle parti.
Alla luce di tali riflessioni, il giudice, applicando i summenzionati principi al caso in esame ha rigettato la domanda promossa stante la lacunosità delle allegazioni di parte attrice non avendo quest’ultima: specificato la natura e la tipologia dei rapporti contrattuali precisandone la data di inizio e di estinzione; giustificato le ragioni dalle quali discenderebbe l’illegittimità della dedotta capitalizzazione trimestrale degli interessi; quanto al tasso di interesse, non essendo stata indicata l’effettiva misura praticata.
Per approfondimenti sul divieto di CTU in caso di carenza probatoria si richiamano i precedenti già oggetto di pubblicazione:
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Testo del provvedimento
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