Deve dichiararsi inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito se al momento dell’introduzione del giudizio il contratto di conto corrente era ancora in corso – ammissibile però la domanda di accertamento negativo del credito che non è comunque meritevole di accoglimento se vi è incompletezza degli estratti conto che devono essere prodotti dalla genesi del conto e non possono essere sostituiti con gli scalari per i periodi mancanti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Foggia, dott.ssa Lidia Del Monaco, con la sentenza n. 201 del 23.01.2019.
Con la decisione in commento il Tribunale ha confermato l’orientamento del medesimo Tribunale in base al quale se il conto corrente non è chiuso non può farsi ricorso all’actio indebiti, ma solo ad un mero accertamento negativo del credito, che può essere meritevole di accoglimento se è corredato da tutti gli estratti conto e da tutti gli scalari dalla genesi del rapporto bancario.
Il conto corrente con apertura di credito, infatti, è pacificamente un atto negoziale unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra di loro ed il saldo finale diventa esigibile.
L’inammissibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio, quindi anche senza alcuna sollecitazione della controparte se dagli atti emerge che il rapporto è ancora in corso, come ha rilevato recentemente anche la Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 1035/2018, pubblicata l’11.6.2018.
La produzione parziale di estratti conto e di estratti scalari, quindi, non può essere posta a presidio dell’actio indebiti che deve essere accompagnata dalle specifiche contestazioni dei comportamenti e/o delle illegittime annotazioni della banca.
Già il medesimo Tribunale, con la sentenza n. 2497/2016 ( in ex parte creditoris), aveva coraggiosamente rimarcato che, “ ai sensi dell’art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali contestandole o ammettendole, contestazione che deve essere specifica atteso che il giudice, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla controparte. Precisando che nell’ipotesi in cui il correntista agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo e quindi per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca, deve indicare in modo specifico le clausole contrattuali oggetto di censura ed i motivi di invalidità delle stesse, con l’individuazione esatta delle poste passive integranti esborsi maggiori e delle ragioni per cui si ritiene che tali esborsi siano indebiti”.
Ed anche la sentenza in commento si è posta sulla scia di questo orientamento giurisprudenziale, ricordando che “ il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste attive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilaterlamente dalla banca a seguito di illegittimo eserciziono dello ius variandi, ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite ( qualora redatto, in ragione della normativa vigente ratione temporis) ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio dello stesso”.
E ciò in quanto “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicchè il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”( cfr. sent. cit e Cass. 12845/2018).
Con la sentenza de qua agitur è stato precisato, altresì’, che per i periodi mancanti non potrebbero sopperire, all’evenienza, i ccc.dd. scalari che rappresentano solo una parte dell’estratto conto: trattasi, infatti, di documenti riepilogativi sui quali vengono riportati i calcoli delle competenze contabilizzate sul conto corrente, in assenza del calcolo specifico delle singole rimesse effettuate, della loro imputazione, nonché dell’interesse in concreto applicato la domanda risarcitoria non può trovare, a sua volta accoglimento sia in quanto assorbita dal rigetto della domanda di accertamento negativo, sia per la tardiva allegazione degli elementi costitutivi della domanda.
Il Tribunale ha così ritenuto inammissibile e sfornita di prova l’avversa domanda della società correntista, condannandola anche al pagamento delle spese e competenze del procedimento avendo ritenuto inattendibile e contraddittoria anche la stessa espletata CTU contabile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
INDEBITO SU CONTO CORRENTE: SPETTA AL CLIENTE PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELL’ANNOTAZIONE
LA RIMESSA RIPRISTINATORIA NON È MAI RIPETIBILE IN QUANTO NON INTEGRA UN PAGAMENTO IN SENSO GIURIDICO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 05.12.2018 | n.200
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA AL CLIENTE LA PROVA DELL’APERTURA DEL CREDITO
GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI INDICARE I PAGAMENTI INDEBITI E LA MANCANZA DELLA SPECIFICA CAUSA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Raffaele Califano | 22.11.2018 | n.1847
RIPETIZIONE INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SE LA DOMANDA È FORMULATA IN MANIERA GENERICA.
OCCORRE L’INDICAZIONE DEI TRIMESTRI DI SFORAMENTO NONCHÉ DELLA DATA E DELL’OGGETTO DEL FIDO
Ordinanza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 03.10.2018 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-nulla-la-citazione-se-la-domanda-e-formulata-in-maniera-generica
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