E’ infondata la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, nel caso di mancata produzione in giudizio dei documenti attestanti il proprio credito verso la Banca, o quantomeno, della dimostrazione dell’impossibilità di farlo.
Il correntista ha l’onere di provare l’avvenuto pagamento delle somme richieste in restituzione.
Questo sono i principi ribaditi dal Tribunale di Vibo Valentia, dott. Giuseppe Cardona, quale Giudice d’Appello, con la sentenza del 23.02.2015.
Nel caso considerato, un correntista proponeva gravame avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l’azione di ripetizione dell’indebito proposta nei confronti della Banca e volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite, in virtù della dichiarata arbitraria applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della previsione di addebiti vari per spese di gestione del conto, relative al calcolo nei giorni di valuta, nonché per commissione di massimo scoperto non esplicitamente previste in contratto.
La Banca si costituiva in giudizio, sostenendo la genericità dei motivi di gravame, la piena legittimità della clausole pattuite all’interno del contratto, nonché il mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine al pagamento delle somme chieste in restituzione da parte del correntista e chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Tribunale di Vibo Valentia, rilevata la mancata produzione in giudizio, a sostegno della domanda proposta dal correntista, dei documenti attestanti il proprio credito verso la Banca, o quantomeno, dell’impossibilità di farlo (ad esempio attraverso la formulazione, prima dell’avvio del giudizio di primo grado, di un’istanza ex art. 119 c. IV, D. Lgs. n. 385/1993 a cui l’istituto di credito non abbia dato seguito), rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CORRENTISTA
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI È PRECLUSO L’ESAME NEL MERITO DELLA DOMANDA, NÉ PUÒ DARSI CORSO A CTU
Ordinanza Tribunale di Catanzaro, dott. Pietro Carè 21-07-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza Tribunale Cagliari, Est. Bernardino 26-05-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi 11-09-2014 n.11114
RIPETIZIONE INDEBITO BANCARIO: GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI DIMOSTRARE IL FONDAMENTO DELLA PRETESA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE, OLTRE AL FATTO MATERIALE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, L’INESISTENZA O IL VENIR MENO DELLA CAUSA DEBENDI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 22-05-2014 n.1134
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