ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di ripetizione di indebito oggettivo, grava sull’attore l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda e, dunque, l’inesistenza o il venir meno della causa debendi producendo in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto oggetto di contestazione.
Del pari, grava sulla parte che ha effettuato il riconoscimento del debito fornire rigorosa prova dell’inesistenza o dell’invalidità del rapporto sottostante nel detto riconoscimento e/o nella promessa di pagamento titolata.
Sono questi i principi di diritto statuito dal Tribunale di Verona, in persona del dott. Vittorio Carlo Aliprandi, con sentenza n.1134 pronunziata in data 22.05.2014 in materia di ripetizione di indebito, con una considerevole condanna alla spese processuali per 7.000,00 euro.
Nel caso di specie, il titolare di una ditta individuale aveva convenuto in giudizio la Banca, presso cui aveva stipulato un contratto di conto corrente, lamentando che l’istituto di credito citato avesse modificato unilateralmente le condizioni economiche pattuite nel contratto con consequenziale applicazione di interessi usurari.
Costituitasi in giudizio la Banca aveva contestato la pretesa attorea eccependo non soltanto l’avvenuto riconoscimento del debito da parte attrice, ma anche che la stessa aveva ammesso di aver ricevuto, in corso di rapporto, tutti gli estratti conto e le varie modificazioni delle condizioni economiche praticate.
Ebbene, il Tribunale di Verona, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha precisato che, in osservanza del principio dell’onere della prova statuito dall’art.2697 cc, grava sull’attore l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda mediante la produzione degli estratti conto del rapporto in essere.
Ed invero, precisa l’adito Giudicante, che la mancata produzione degli estratti conto in primis non consente di verificare la fondatezza della pretesa attorea, né, in secundis, la possibilità di disporre una consulenza tecnica di ufficio.
A ciò è da aggiungere, come evidenziato dall’organo monocratico, che la posizione probatoria dell’attore risultava aggravata dal riconoscimento del debito effettuato nei confronti della banca, circostanza questa che impone a chiunque riconosca il proprio debito nei confronti di un istituto di credito l’obbligo di fornire rigorosa prova dell’inesistenza o dell’invalidità del rapporto menzionato nel riconoscimento di debito.
In conclusione, dunque, il Tribunale di Verona, ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale – non da ultimo si confrontino le sentenza emesse dal Tribunale di Brindisi del 13.01.2014, dott.ssa Sara Foderaro, nonché la sentenza n.91 del 30.05.2013, Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi dott. Carlo Breggia entrambe oggetto di approfondimento sulla rivista- secondo cui, in tema di ripetizione di indebito, l’onere della prova incombe sull’attore e ciò sulla base del principio secondo cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l’onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati.
Orbene, l’imprudenza del correntista gli è costata cara, essendo la parte sanzionata al pagamento delle spese per aver proposto una domanda obiettivamente incompatibile con i principi di diritto che governano la materia.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 339/2014