ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
Nelle ipotesi in cui il correntista agisca a titolo di ripetizione di indebito nei confronti della propria Banca su di lui cadrà l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa, sia, pertanto, la mancanza della “causa debendi“, sia il pagamento indebito.
Il correntista deve provare la chiusura del conto corrente antecedente l’inizio dell’azione legale di ripetizione di indebito.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Valeria Castaldo, con sentenza del 16 febbraio 2016 n. 54.
Nel caso di specie, una società conveniva in giudizio il proprio Istituto di Credito, sul presupposto che nel corso del rapporto di conto corrente con affidamento intercorso tra le parti dal 1974 al 2012, la Banca avrebbe applicato interessi a debito ultralegali non pattuiti per iscritto, spese e commissioni non concordate, variazioni arbitrarie sia del tasso di interesse creditorio che di quello debitorio, divenuto usurario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell’art. 1283 c.c. nonché delle spese e commissioni. In particolare, la società correntista, muovendo dalla considerazione che il contratto è stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 154/1992, eccepiva la nullità della pattuizione di interessi ultralegali mediante rinvio al cd. uso piazza, per indeterminatezza del saggio di interesse in assenza di criteri oggettivi.
Sulla scorta di tali premesse, la società attrice chiedeva, quindi, la ripetizione degli importi indebitamente addebitati.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando in toto le avverse pretese, deducendo, nel merito, l’omessa produzione del contratto da parte dell’attrice, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, e dando atto – quanto al profilo dell’anatocismo – di aver provveduto, quanto ai rapporti precedenti al 2000, all’adeguamento del contratto alla delibera CICR del 9.2.2000, dandone avviso alla clientela con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quanto allo ius variandi, precisava che la variazione contrattuale è da considerarsi legittima, in quanto espressamente prevista dalle parti ed accettata. Infine, eccepiva l’intervenuta prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.
Il Tribunale calabro ha rigettato la domanda perchè inammissibile, in quanto mancante la prova del pagamento, da parte della correntista, del saldo finale riportato sull’ultimo estratto conto.
Parte attrice, infatti, deduceva di aver intrattenuto con l’Istituto di Credito convenuto un rapporto di conto corrente con affidamento a far data dal 1974, proseguito fino al mese di dicembre 2012. Per contro, la Banca contestava al cliente di aver agito in ripetizione di indebito quando il conto corrente era ancora aperto, senza individuare i pagamenti fatti e ne deduceva pertanto l’inammissibilità della domanda.
A fronte della contestazione effettuata dalla Banca, la società attrice non forniva alcuna prova della chiusura del rapporto di conto corrente, ma si limitava a produrre una mera rielaborazione di conteggi e movimenti non aventi alcuna funzione probante, non essendovi la certezza di un’esatta corrispondenza con quanto contabilizzato dalla banca negli estratti conto.
Il giudice adìto si è richiamato al consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), impone la produzione completa degli estratti conto, per consentire l’integrale e certa ricostruzione del dare-avere. Né risulta ammissibile la richiesta di ordinarsi alla Banca l’esibizione “di tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente”, in quanto estremamente generica.
In definitiva, nel caso di specie, gravava sulla società attrice l’onere di dimostrare la chiusura del rapporto di conto corrente intercorrente tra le parti alla data di proposizione della domanda.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha dichiarato, quindi, l’inammissibilità dell’azione proposta condannando la società correntista alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA AL CORRENTISTA-ATTORE PROVARE LE POSTE PASSIVE DEL C/C
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE PRODUZIONE CONTRATTO E ESTRATTI CONTO
Sentenza, Tribunale Agrigento, dott. Andrea Illuminati, 14-03-2016 n.446
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON PUÒ SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza, Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile, 09-03-2016 n.152
AZIONE DI RIPETIZIONE: RIGETTATA LA DOMANDA NON SUPPORTATA DA RISCONTRI PROBATORI
L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO I DOCUMENTI È A CARICO DEL CLIENTE/ATTORE
Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Aldo De Luca 17-02-2016 n.535
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 172/2016
Tags : 16.02.2016, 54, attore, conto, correntista, domanda, dott.ssa Valeria Castaldo, estratto, finale, indebito, mancanza, prova, rigetto, Ripetizione, saldo, Tribunale Castrovillari