Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Bazoli e Associati di Brescia
Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque per l’accertamento, delle somme indebitamente versate alla Banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, e tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
In mancanza, la domanda proposta va rigettata, atteso che solamente la produzione dell’intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di competenze passive non dovute.
Stante il diritto ex art. 119 T.U.B. riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla Banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, nel caso in cui il correntista attore non produca i documenti necessari a sostenere la sua domanda, né dimostri di avere azionato in tempo utile lo strumento di cui al citato art. 119 T.U.B., tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla Banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Oristano, Dott.ssa Enrica Marini, con la sentenza n. 209 del 09.03.2017.
Un correntista conveniva in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Oristano, onde far accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura di credito su conto corrente, stipulato tra le parti, in ragione dell’illegittima applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto, tra l’altro, di interessi usurari ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione di valute, oneri e spese varie, di cui chiedeva la ripetizione.
La Banca convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, eccependo, in particolare il corretto adempimento di una obbligazione naturale.
Il Tribunale, preliminarmente, in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, ricordava che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque per l’accertamento, delle somme indebitamente versate alla Banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti; tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Ed, infatti, la rideterminazione del saldo del conto deve, necessariamente, avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi.
Il Giudice rilevava che l’attore aveva omesso di produrre, entro il termine di maturazione delle preclusioni assertorie e istruttorie, il contratto che aveva dato origine al rapporto controverso.
Sul punto, osservava che la disciplina delle preclusioni istruttorie è una disciplina di ordine pubblico processuale tesa ad assicurare la concentrazione ed il sollecito svolgimento del processo, che rappresenta un obiettivo del sistema processuale imposto al giudice.
La natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni, proseguiva il Giudicante, comporta, invero, che la decadenza dall’attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere, pertanto, rilevata d’ufficio dal giudice e non può essere rimessa all’accordo delle parti; pertanto, ad avviso del Tribunale, il contratto di conto corrente era stato illegittimamente acquisito al processo.
Ebbene, premesso che costituisce onere della parte attrice attivarsi tempestivamente per domandare alla Banca l’acquisizione della documentazione contabile mancante, non potendo essere l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. lo strumento per superare i limiti normativi stabiliti nell’art. 119, comma quarto, T.U.B. e gli oneri probatori e di diligenza gravanti sul correntista che agisce, il Tribunale richiamava il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non può essere ordinata, in relazione al disposto di cui all’art. 210 c.p.c. l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
Con specifico riguardo alla documentazione bancaria sussiste, infatti, il diritto del correntista ex art. 119, comma quattro, T.U.B., di ottenere la consegna della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto.
Stante, quindi, il diritto ex art. 119 T.U.B. riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla Banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, nel caso in cui il correntista attore non produca i documenti necessari a sostenere la sua domanda, né dimostri di avere azionato in tempo utile lo strumento di cui al citato art. 119 T.U.B., tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto all’Istituto di credito.
Nella fattispecie, il Giudice di prime cure sottolineava che parte attrice non aveva neppure dimostrato di aver inutilmente richiesto all’Istituto bancario convenuto copia del contratto e della documentazione relativa alle operazioni inerenti il rapporto contrattuale per cui è causa, esercitando tempestivamente il diritto riconosciuto al correntista in materia bancaria.
In mancanza della documentazione contrattuale necessaria a ricostruire l’andamento del rapporto, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, il Tribunale rigettava le domande meritano con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
L’ART. 119 TULB NON SI APPLICA AI CONTRATTI MA ALLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI
IN MANCANZA NON PUÒ RICORRERSI AL CRITERIO EQUITATIVO
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 28.02.2017 | n.1056
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
IL DEPOSITO NON PUÒ AVVENIRE DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 19.01.2017 | n.50
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