Nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, quest’ultimo, stante la previsione generale di cui all’art. 2697 c.c., deve dare la prova dell’entità della sua pretesa producendo l’intera sequenza di estratti conto, entro il secondo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero nel termine decadenziale previsto per la produzione di documenti.
Non è possibile procedere al deposito degli estratti conto durante le operazioni peritali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia con la sentenza n. 50 del 19 gennaio del 2017.
Il titolare di un conto corrente conveniva in giudizio la Banca, proponendo azione di ripetizione di indebito e sostenendo l’applicazione, da parte dell’Istituto di credito nel corso del rapporto, di interessi capitalizzati in violazione dell’art. 1283 c.c., senza però fornire sufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Infatti, gli estratti conto venivano acquisiti solo in sede di operazioni peritali, eseguite in via istruttoria, al fine di rideterminare il saldo del conto corrente.
Il Tribunale richiamando la giurisprudenza di merito, ribadiva il principio in virtù del quale il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto, affermando che detti estratti, devono essere prodotti e depositati entro il secondo termine dell’art.183, 6° comma c.p.c., ovvero entro il termine decadenziale per la produzione dei documenti; in mancanza trovano applicazione le preclusioni istruttorie di legge, rilevabili d’ufficio e non derogabili né su accordo delle parti, né dal giudice istruttore.
Nel caso in esame, l’allegazione documentale avveniva solo in fase di espletamento delle operazioni peritali, e quindi ben oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., per cui il giudice riteneva che il correntista fosse venuto meno all’onere probatorio su di esso gravante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il Tribunale di Potenza rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA.
Ordinanza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.09.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO
IN MANCANZA, IL PETITUM È INDETERMINATO E LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, dott. Gaetano Grillo | 29.08.2016 | n.4399
OPPOSIZIONE A D.I.: IL CORRENTISTA-INGIUNTO DEVE MUOVERE OBIEZIONI SPECIFICHE E PRECISE
IN MANCANZA, LA CTU NON PUÒ ESSERE AMMESSA IN QUANTO AVENTE FINALITÀ PURAMENTE ESPLORATIVE
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Tommaso Marvasi | 22.06.2016 | n.12714
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