ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale: infatti, soltanto la produzione dell’intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cagliari Est. Bernardino, nella sentenza del 26 maggio 2015, in materia di ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie era avvenuto che dei correntisti avevano convenuto in giudizio la propria banca per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di affidamento e diritti per l’istruttoria del fido non dovuti, oltre che di interessi usurari, al fine di vedere ottenere la restituzione delle somme, a loro parere, illegittimamente corrisposte in assenza di pattuizione scritta.
Si costituiva la banca e deduceva la mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente, nonché la mancata produzione di tutti gli estratti conto.
Il giudice di merito, con tale decisione, ribadisce un principio già ampiamente condiviso sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità in materia di ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui: “Tale onere va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari”.
Trattasi di principi più volte ribaditi ed applicati dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. ad es., Trib. Bari, 17.11.2011, in Giurisprudenzabarese.it, 2011; Trib. Vicenza, sez. I, 9.2.2009; Trib. Napoli, 4.11.2010, in Giur. merito, 2011, 4, 981; Trib. Cagliari, sentenze n. 354/2013 e n. 1573/2013; v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 21597 del 20.9.2013, secondo cui l’invocata rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi).
In considerazione di tali valutazioni, il giudice ha rigettato ogni domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
Sul medesimo argomento si segnalano le seguenti decisioni, già oggetto di esame su questa Rivista.
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi 11-09-2014 n. 11114
RIPETIZIONE INDEBITO BANCARIO: GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI DIMOSTRARE IL FONDAMENTO DELLA PRETESA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE, OLTRE AL FATTO MATERIALE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, L’INESISTENZA O IL VENIR MENO DELLA CAUSA DEBENDI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 22-05-2014 n. 1134
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
Sentenza Cassazione civile, sezione terza 14-05-2012 n. 7501
USURA BANCARIA: È ILLEGITTIMA LA CTU SE LA PARTE NON HA FORNITO LA PROVA DI QUANTO ASSUME VIOLATO
È ONERE DELLA PARTE DIMOSTRARE L’AVVENUTO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANCHE MEDIANTE LA PRODUZIONE DEI DECRETI E DELLE RILEVAZIONI DELLA BANCA DI ITALIA
Sentenza Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele 28-08-2013 n. 19154
CTU: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA AD INDAGINE ESPLORATIVA SU FATTI NON PROVATI
NON PUÒ ESSERE DISPOSTA PER SOPPERIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DELLE PARTI
Ordinanza Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele 12-01-2015
Testo del provvedimento
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