ISSN 2385-1376
Testo massima
Non può trovare accoglimento la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., tutte le volte in cui sia tesa ad ottenere, del tutto inammissibilmente, l’ordine nei confronti dell’istituto bancario convenuto di esibire la documentazione che lo stesso correntista avrebbe avuto l’onere di produrre in giudizio, posto il suo diritto, ex art. 119 T.U.B., di ottenere dalla banca, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio.
In caso di contestazioni generiche in ordine alla pratica dell’anatocismo e alla presunta applicazione di competenze, c.m.s. e interessi non dovuti (o applicati in misura superiore a quella consentita dalla legge), rispetto a cui debba ritenersi non soddisfatto l’onere della specifica allegazione posta a carico degli attori una eventuale c.t.u avrebbe finalità meramente esplorativa e, ove ammessa, sopperirebbe alle lacune probatorie delle parti istanti, in violazione del criterio generale del riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. M. Emanuele Quadrami, con ordinanza depositata in data 03.02.2015.
Il provvedimento in commento reso a scioglimento di una riserva relativamente alle articolate istanze istruttorie si inserisce nell’ambito di un giudizio di ripetizione di indebito, instaurato da un correntista nei confronti della banca, rimarcando principi in materia di onere della prova in linea con consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.
In particolare, il Giudice adito ha preliminarmente rigettato l’istanza ex art. 210 c.p.c., formulata dal cliente-attore al fine di ottenere ordine di esibizione, nei confronti della banca, di tutta la documentazione contabile attinente al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio. La censura di inammissibilità resa con l’ordinanza de qua è stata motivata sulla scorta del preciso onere di allegazione gravante sull’istante, che avrebbe in ogni caso potuto acquisire la disponibilità della predetta documentazione contabile avvalendosi del diritto di cui all’art. 117 TUB. Non avendo il cliente azionato tale diritto e risultando la domanda di ripetizione di indebito esercitata nei confronti della banca sfornita del necessario substrato probatorio, il Giudice ha escluso che potesse supplirsi a tale carenza probatoria mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Parimenti rigettata, poiché connotata da finalità meramente esplorative in considerazione della genericità delle doglianze articolate dall’attore, la CTU contabile da quest’ultimo richiesta. Invero, non avendo l’attore provveduto a fornire specifiche allegazioni e “rilevato che nella specie non risultassero individuate in modo concreto le violazioni contestate, difettando qualsiasi prova documentale del tasso concretamente applicato, delle spese e delle commissioni suppostamente non dovute, dell’ammontare detta capitalizzazione del pari asseritamente non dovuta, delle poste che sarebbero state indebitamente imputate dalla banca al correntista“, il Tribunale ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le articolate istanze istruttorie.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi:
RIPETIZIONE INDEBITO: NECESSARIA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
INSUFFICIENTE L’ALLEGAZIONE DEI SOLI SCALARI
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Luigi Grimaldi Rel. Alfredo Grosso | 07-10-2015 | n.1765
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CORRENTISTA
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI È PRECLUSO L’ESAME NEL MERITO DELLA DOMANDA, NÉ PUÒ DARSI CORSO A CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, dott. Pietro Carè | 21-07-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ANCHE I CONTI SCALARI CD. “STAFFE”
NON SONO SUFFICIENTI CONTRATTI ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, dott. Ivano Caputo | 24-04-2015 | n.430
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 621/2015