Ai sensi dell’art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali contestandole o ammettendole, contestazione che deve essere specifica atteso che il giudice, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla controparte.
Nell’ipotesi in cui il correntista agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo e quindi per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca, deve indicare in modo specifico le clausole contrattuali oggetto di censura ed i motivi di invalidità delle stesse, con l’individuazione delle poste passive integranti esborsi maggiori e delle ragioni per cui si ritiene che tali esborsi siano indebiti.
Nel caso di domanda di ripetizione di indebito proposta in modo generico, il giudice può non considerare la CTU, perchè erroneamente espletata in quanto di natura esplorativa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Foggia, dott.ssa Rosamaria Ragosta, con la sentenza n. 2497 del 9 agosto 2016.
Nel caso di specie, il giudice ha rigettato l’actio indebiti proposta da una società correntista contro la Banca, sul presupposto la stessa era generica in quanto in violazione dell’art. 2697 cc, poiché non individuava il contratto, le singole clausole contrattuali e le relative rimesse indebito e quant’altro, rinviando ad una richiesta di consulenza tecnica di ufficio di natura meramente esplorativa, benchè supportata da una consulenza di parte prodotta dal correntista.
Nel corso del giudizio il giudice ammetteva consulenza tecnico contabile al fine di individuare le rimesse indebite, non indicate nell’atto di citazione.
Il Tribunale di Foggia, infatti, ha precisato che chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra parte (id est la banca) abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali contestandole o ammettendole, contestazione che deve essere specifica, atteso che il giudice, ai sensi dell’art.115 c.p.c., può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla controparte.
Il correntista ha, quindi, l’onere di produrre il contratto di conto corrente e gli ulteriori contratti stipulati con la banca, con l’indicazione specifica delle clausole oggetto di censura e dei motivi di invalidità delle stesse, producendo tutti gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, con la indicazione specifica delle poste passive integranti esborsi maggiori e delle ragioni per cui si ritiene che tali esborsi siano indebiti.
Soltanto il contratto, prosegue il Giudice foggiano, consente di verificare ciò che è stato effettivamente convenuto tra le parti e solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare ed avere intercorsi tra le stesse parti e di verificare, quindi, i versamenti eseguiti dal correntista e non dovuti.
Peraltro, la predetta documentazione è direttamente accessibile alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 TUB di ottenere dalla banca, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto dell’ultimo decennio.
Parimenti carente in punto di allegazione è anche risultata la domanda risarcitoria di parte attrice derivante “dalla fittizia condizione di debito” difettando anche la c.d. causalità giuridica, non avendo il correntista chiarito e provato in termini di danno emergente e lucro cessante in cosa si siano concretati i lamentati danni.
In ragione dei suesposti rilievi, il Tribunale ha rilevato che la richiesta consulenza tecnica d’ufficio era inammissibile stante il carattere meramente esplorativo della stessa, per cui ha ritenuto di non doversene tenere conto ai fini della definizione del giudizio.
Pertanto ha rigettato la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite e ponendo le spese della CTU esclusivamente a carico della stessa.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ED ESTRATTI CONTO
TALE MANCANZA NON PUÒ ESSERE SANATA CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, dott.ssa Marisa Attollino | 03-02-2016 | n. 582
INDEBITO BANCARIO: SENZA IL CONTRATTO LA CTU È MERAMENTE ESPLORATIVA
TALE DEFICIT PROBATORIO NON PUÒ ESSERE SANATO DALLA RICHIESTA EX ART. 119 TUB
Sentenza Tribunale di Vibo Valentia, Dott. Giuseppe Cardona 08-03-2016 n.145
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU PARTE ATTRICE
LA CTU PUÒ ESSERE NEGATA SE SERVE A SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI ALLEGAZIONE PROBATORIA O SE ESPLORATIVA
Sentenza Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono 17-05-2016 n.1411
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