La società attrice che chiede il ricalcolo del saldo di conto corrente e la restituzione di addebiti considerati illegittimi è tenuta a produrre in giudizio tutti la documentazione contabile (i.e. gli estratti conto) a dimostrazione di quanto chiede.
Se tali documenti non vengono prodotti neppure con le memorie ex art. 183 c.p.c., l’attrice decade dal diritto di produrli e una richiesta di ricostituzione del fascicolo, laddove la parte attrice assuma che siano andati perduti dei documenti, può essere accolta solo quando il comportamento della stessa parte risulti incolpevole, ovverosia quando la parte che richiede la ricostruzione non abbia omesso colpevolmente di produrre la documentazione indicata in citazione.
In caso di mancata produzione degli estratti conto, la richiesta di ordinare alla banca ex art. 210 c.p.c. la produzione del contratto, a prescindere dal fatto che si parla di contratti risalenti a oltre dieci anni fa, oltre il termine di conservazione delle scritture, non può essere comunque accolta in quanto, in mancanza degli estratti-conto e delle tabelle ricostruttive dei conteggi, è comunque impossibile valutare la possibile correttezza dei conteggi stessi e comunque effettuare i conteggi stessi.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, con la sentenza n. 3285 emessa in data 21.06.2017.
Una società cliente citava in giudizio una banca sostenendo di aver addebitato in conto corrente interessi non dovuti, spese e commissioni mai pattuite.
L’attrice, sulla base di una perizia tecnica di parte, chiedeva quindi alla banca la restituzione di un’ingente somma di denaro.
La convenuta si difendeva sostenendo l’infondatezza nel merito delle doglianze e delle pretese avversarie, ma soprattutto eccependo che l’attrice, sulla quale incombeva l’onere di provare le proprie pretese e domande, non aveva prodotto in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto contestato, documenti contabili fondamentali per poter verificare quanto dalla medesima domandato.
La correntista sosteneva invece di aver prodotto gli estratti conto in formato cartaceo al momento dell’iscrizione a ruolo della causa e che, evidentemente, il faldone contenente detti documenti era andato perduto e, pertanto chiedeva la ricostruzione del fascicolo.
All’udienza ex art. 184 c.p.c. la banca si opponeva alla richiesta avversaria eccependone la tardività, atteso che l’attrice avrebbe potuto sopperire alla propria mancanza producendo gli estratti conto con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. dal momento che sosteneva di aver sempre avuto nella sua disponibilità detta documentazione e di averla consegnata prima della causa al proprio consulente tecnico di parte per la redazione della perizia ante causam.
Il Giudice torinese si è attenuto alla ratio che governa il principio della ripartizione dell’onere della prova: spetta alla parte attrice produrre in causa i documenti (contratti ed estratti conto) necessari per poter verificare la fondatezza (giuridica e/o tecnica) delle proprie doglianze (nel caso di specie la banca si era costituita in giudizio senza formulare domanda riconvenzionale, quindi su quest’ultima non incombeva alcun onere probatorio).
Il Giudice ha accolto l’eccezione sollevata dalla banca convenuta la quale aveva appunto contestato all’attrice la mancata produzione degli estratti conto e quindi la conseguente impossibilità di verificare contabilmente gli addebiti contestati.
Anche la richiesta di ricostruzione del fascicolo formulata dalla società attrice è stata respinta in quanto quest’ultima non ha dimostrato di aver in realtà prodotto gli estratti conto al momento dell’iscrizione della causa a ruolo presso la Cancelleria del Tribunale e che questi erano andati perduti in seguito.
La Cancelleria, comunque invitata dal Giudice a cercare l’eventuale voluminoso faldone contenente gli estratti conto, non aveva rinvenuto alcunché e aveva dichiarato tramite la propria responsabile di non aver mai ricevuto detta documentazione.
La parte convenuta era riuscita a dimostrare di aver estratto copia di tutta la documentazione prodotta dall’attrice e che questa si riduceva ad una sessantina di pagine. Era quindi presumibile che detta documentazione attorea non includesse anche gli estratti conto che sarebbero stati costituiti da migliaia di pagine.
Il Giudicante ha dunque seguito un orientamento consolidato secondo il quale, appunto, l’istanza di ricostruzione del fascicolo deve contenere una “rappresentazione credibile dell’involontarietà dell’omissione essendo altrimenti, il giudice tenuto a decidere sulla base degli atti e documenti rinvenuti al momento” (Cass. 22.10.2010 n. 21733). In altri termini il Giudice ha ritenuto vi fossero gli elementi (in mancanza di prova contraria) per attribuire l’assenza degli estratti conti ad una mancata produzione da parte della parte attrice.
Il Giudice torinese ha infine respinto anche l’istanza di esibizione perché questa non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico del correntista che agisce in giudizio nei confronti della Banca (cfr. Cass. Ord., 12.09.2016, n. 17923). Peraltro, ordinare nel caso di specie alla banca di produrre il contratto originario sarebbe stato inutile dal momento che l’attrice non aveva comunque prodotto gli estratti conto e quindi sarebbe stato impossibile valutare la correttezza dei conteggi.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
L’ART. 119 TULB NON SI APPLICA AI CONTRATTI MA ALLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
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