Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
L’azione di ripetizione dell’indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in forza di annotazioni in conto asseritamente illegittime è esercitabile unicamente una volta estinto il conto corrente, dato che da tale momento l’eventuale saldo negativo del conto diviene un debito nei confronti della Banca.
La mera annotazione in conto di una posta di interessi assunti come illegittimamente addebitati non si risolve, per ciò stesso, in un pagamento, presupposto indispensabile per l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..
In mancanza di atti di pagamento, l’azione di ripetizione dell’indebito, non può trovare accoglimento, perché inammissibile.
Chi agisce in giudizio, ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente versate alla Banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, integranti esborsi maggiori di quelli dovuti: tale onere probatorio va assolto mediante la produzione degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, dato che unicamente il deposito dell’intera sequenza consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la concreta applicazione di interessi illegittimi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bolzano, Dott.ssa Elena Cavi, con la sentenza n. 231 del 23.02.2017.
Una società correntista conveniva in giudizio la Banca, chiedendo l’accertamento del credito vantato nei confronti dell’Istituto di credito convenuto, avente ad oggetto le somme derivanti da usura oggettiva e soggettiva ed anatocismo, rilevati su un conto anticipi ed un conto corrente, con dichiarazione d’invalidità dell’applicazione di interessi ultra-legali, anatocistici, CMS, costi e competenze, in violazione della L. 108/1996.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, perché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, oltre che per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale osservava, preliminarmente, che il conto corrente, con annessi conti anticipi, in relazione al quale parte attrice aveva lamentato l’applicazione, da parte della convenuta, di poste illegittime (interessi anatocistici, usurari, ultralegali), risultava ancora aperto, circostanza, peraltro, mai contestata da parte attrice.
In proposito, il Giudice ricordava che l’azione di ripetizione dell’indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in forza di annotazioni in conto asseritamente illegittime è esercitabile unicamente una volta estinto il conto corrente, atteso che da quel momento l’eventuale saldo negativo del conto diviene un debito nei confronti della Banca ed è possibile ricostruire le movimentazioni eseguite sul conto, eliminando gli esiti di eventuali annotazioni illegittime effettuate dall’Istituto di credito.
Invero, un pagamento può essere oggetto di pretesa restitutoria da parte di chi assume di averlo indebitamento effettuato, qualora si sia tradotto in uno spostamento patrimoniale: nell’ipotesi di conto corrente munito di provvista, quando durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, in quanto abbiano prodotto uno spostamento patrimoniale in favore della Banca; questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Nel caso in questione, il Tribunale rilevava che parte attrice non aveva nemmeno allegato il superamento da parte del passivo del limite dell’affidamento concesso; pertanto, i versamenti effettuati da parte attrice non potevano essere considerati quali pagamenti, non avendo ancora avuto luogo.
Del resto, ricordava il Giudice, la mera annotazione in conto di una posta di interessi assunti illegittimamente addebitati non si risolve, per ciò stesso, in un pagamento, presupposto indispensabile per l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.; dunque, in mancanza di atti di pagamento, l’azione di ripetizione dell’indebito, non può trovare accoglimento, perché inammissibile.
Orbene, il Tribunale, ribadito che chi agisce in giudizio, ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697 c.c.), specificava, in aggiunta, che il correntista, che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente versate alla Banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, integranti esborsi maggiori di quelli dovuti: tale onere probatorio va assolto mediante la produzione degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, dato che unicamente il deposito dell’intera sequenza consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la concreta applicazione di interessi illegittimi.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice, rilevato che, nel caso di specie, parte attrice non aveva depositato la sequenza completa degli estratti conto, omettendo anche di indicare quando il conto era stato acceso, nonché, addirittura, di produrre il contratto di conto corrente, rigettava la domanda, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si invia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO E SE NON SONO INDICATE LE RIMESSE SOLUTORIE
LA MERA ANNOTAZIONE IN CONTO PASSIVO DEGLI INTERESSI NON SI RISOLVE IN UN PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari | 05.01.2017 |
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’AZIONE RESTITUTORIA OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
ANCHE LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DEL SALDO È INAMMISSIBILE IN QUANTO NON È UNA DOMANDA AUTONOMA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
RIPETIZIONE INDEBITO: PRESUPPONE LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
È RIPETIBILE LA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA E NON IL DEBITO ASSERITAMENTE ILLEGALE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 13-01-2016
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