E’ inammissibile la domanda di accertamento della nullità e di ripetizione di indebito quando i rapporti di conto corrente oggetto di causa sono ancora aperti.
Questo è il principio sancito dal Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni, con la sentenza n. 43 del 29 gennaio 2020.
Due società correntiste hanno convenuto in giudizio un istituto di credito esperendo domanda di indebito a fronte della asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, e della illegittimità della capitalizzazione. La convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda attorea di accertamento della nullità e di ripetizione di indebito proposta da parte attrice, risultando ancora aperti i rapporti di conto corrente.
Il Giudice, nel dirimere la controversia, in ossequio al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale” ha evidenziato che il presupposto per la restituzione dell’indebito è che esista un pagamento, ossia un versamento c.d. solutorio.
Con riferimento al caso di specie, il Giudicante ha rappresentato che non è avvenuto il succitato versamento in quanto, al momento della proposizione della domanda, entrambi i conti corrente erano ancora aperti.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalle parti attrici, condannandole, altresì, alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli 05-04-2016 n.581
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’AZIONE RESTITUTORIA OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
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