La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, atteso che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda stessa.
Nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notifica della citazione e non estinto, la domanda di ripetizione dell’indebito è inammissibile e del pari non può trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione del saldo, da depurarsi degli addebiti illegittimamente applicati poiché si tratta di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella conseguenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla Banca dall’inizio del rapporto, in quanto è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.
Il presupposto per la restituzione dell’indebito è che esista un pagamento, ossia un versamento solutorio effettuato in assenza di un’apertura di credito oppure quando il limite dell’apertura di credito è stato superato, tuttavia, nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della Banca. Questo accade qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Il correntista che intenda esigere la ripetizione dell’indebito adducendo l’illegittimità degli addebiti di interessi, c.m.s. e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere solutorio e ha l’onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente avvenuti, cosa che accade con la chiusura dell’apertura di credito o del conto corrente e con la corresponsione alla Banca dell’eventuale saldo debitore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Dott. Mariano Sorrentino, con la sentenza n. 3272 del 30.06.2017.
Nella fattispecie in esame un correntista conveniva in giudizio una Banca, eccependo l’invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente stipulati precedentemente con l’Istituto creditizio per cui chiedeva la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse, oltre agli interessi e al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Banca che, opponendosi alle richieste istruttorie formulate ex adverso chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande di nullità e le conseguenziali domande di rideterminazione del saldo eccependo la irripetibilità delle somme.
Il Giudicante, quanto alla domanda di ripetizione indebito avanzata dalla correntista per l’asserita nullità parziale delle clausole contrattuali, ha ritenuto – essendo il conto corrente ancora aperto – inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla correntista atteso che il correntista che intenda esigere la ripetizione dell’indebito adducendo l’illegittimità degli addebiti di interessi, C.M.S. e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere solutorio ed ha l’onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente avvenuti, cosa che accade con la chiusura dell’apertura di credito o del conto corrente e con la corresponsione alla Banca dell’eventuale saldo debitore.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notifica della citazione e non estinto, la domanda di ripetizione dell’indebito è inammissibile e del pari non può trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione del saldo, da depurarsi degli addebiti illegittimamente applicati poiché si tratta di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella conseguenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla Banca dall’inizio del rapporto, in quanto è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.
Inoltre, sul punto, il Giudicante conformandosi alle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che il presupposto per la restituzione dell’indebito è che esista un pagamento, ossia un versamento solutorio effettuato in assenza di un’apertura di credito oppure quando il limite dell’apertura di credito è stato superato, tuttavia, nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della Banca. Questo accade qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Infine, relativamente, all’eccepita illegittimità delle capitalizzazione trimestrale e pertanto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, il Giudicante ha ritenuto legittimi gli interessi applicati dall’istituto creditizio successivi all’entrata in vigore della delibera CICR atteso che il dato normativo consente la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi seppur a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione indebito formulata dall’attrice, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista.
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli | 05.04.2016 | n.58
RIPETIZIONE INDEBITO: ESPERIBILE SOLO SE IL CONTO È CHIUSO
NON INTEGRANO PAGAMENTI I VERSAMENTI ESEGUITI DAL CORRENTISTA IN PENDENZA DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Verbania, dott. Mauro D’Urso | 24.12.2015 | n.712
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