In tema di ripetizione d’indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell’onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l’attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l’eccedenza di pagamento.
L’attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l’eccedenza di pagamento.
Nei contratti bancari in conto corrente, il principio, secondo cui spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicata in estratto (art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c.), comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca, qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Dott. Paolo Goggi con la sentenza n. 2284 del 07.08.2017.
Nella fattispecie esaminata una società in liquidazione ed i suoi fideiussori convenivano in giudizio una Banca, e contestando l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, di tassi ultralegali superiori ai tassi soglia, di spese e commissioni di massimo scoperto, in assenza di valida pattuizione scritta, in merito a rapporti di conto corrente oggetto di finanziamento e di mutui chirografari intrattenuti, sia dalla società attrice che dalla sua incorporata chiedeva la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla Banca.
Si costituiva in giudizio la Banca la quale contestava la fondatezza delle domande attoree e ne chiedeva il rigetto, formulando, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al risarcimento dei danni per temerarietà della lite, ex art. 96 primo e/o terzo comma c.p.c..
Il Giudicante, ritenendo infondate le domande attoree in quanto generiche e comunque non dimostrate, ha argomentato spiegando che gli attori si sono limitati a sollevare contestazioni generiche e non circostanziate, ovvero fondate su mere ipotesi.
In particolare, sul punto, il Giudicante, conformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione ha precisato che in tema di ripetizione d’indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell’onere della prova di cui all’art 2697 c.c. gravante sul creditore istante, il quale è tenuto ad allegare i fatti posti a base della domanda ovvero a dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive relative a specifici rapporti bancari oggetto di causa, rispetto ai quali l’applicazione di interessi ultralegali e/o anatocistici e/o usurari e/o di commissioni e valute non dovute avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Quanto alla richiesta di produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto ex art 119 TUB il Tribunale ha ritenuto non meritevole di accoglimento tale istanza considerandola non idonea a sostenere gli assunti attorei, ab origine carenti, atteso che il potere conferito al giudice dall’art. 210 c.p.c. di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento, può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l’esibizione, assolvere con altro mezzo l’onere probatorio.
In particolare, il Giudicante, precisando che l’onere probatorio gravante sull’attore che agisce in ripetizione d’indebito va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, ha sancito che nei contratti bancari in conto corrente, il principio, secondo cui spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca, qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.
Inoltre, quanto alla richiesta di CTU il Giudicante ha dichiarato altresì inammissibile tale richiesta precisando che la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta in riferimento ad una documentazione acquisita mediante un ordine di esibizione, essendo in tal caso meramente esplorativa.
Infine, il Tribunale ha ritenuto parimenti privo di pregio l’ipotesi ventilata dagli attori di illecita applicazione, a seguito della pratica anatocistica contestata e del conteggio di commissione non dovute, di tassi di interesse in misura superiore rispetto al limite previsto dall’art. 2, quarto comma, della legge 108/96, attesa l’indeterminatezza del riferimento al superamento del tasso soglia per tutto, indistintamente, il periodo contabile oggetto della pretesa monitoria, senza specificazione della misura in cui il saggio legale sarebbe stato oltrepassato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale rigetta le domande attoree, dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della Banca alla consegna della documentazione contrattuale, con condanna degli attori, in solido, tanto alla refusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta, quanto al risarcimento del danno per temerarietà della lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE LA CTU DISPOSTA SU DOCUMENTAZIONE ACQUISITA MEDIANTE ORDINE DI ESIBIZIONE
L’ONERE DELLA PROVA VA ADEMPIUTO DAL CLIENTE E NON SANATO EX ART. 210 CPC DAL GIUDICE
Sentenza | Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno | 15.06.2017 | n.594
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno