ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di domanda di accertamento negativo, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava a carico del cliente attore l’onere di produrre il contratto di conto corrente, al fine di dimostrare l’illegittimità dei tassi applicati.
Questo il principio che si evidenzia nella sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Maria Cristina Rizzi, pronunciata il 20 ottobre 2014 in materia di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie accadeva che un correntista adiva il Tribunale di Avellino eccependo la nullità del contratto di conto corrente – acceso presso la banca nel 1995 – e dei relativi interessi applicati, chiedendo la condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente percepite.
Il correntista, a sostegno delle domande di nullità e di indebito, sollevava le seguenti eccezioni:
– mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali;
– pagamento della commissione massimo scoperto, mai pattuita in maniera specifica e determinata;
– avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
– superamento dei tassi soglia previsti dalla legge anti-usura.
Tuttavia il correntista non produceva il contratto di conto corrente.
Orbene, il Tribunale ha evidenziato che mentre nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla banca intimante dover provare i fatti costitutivi del suo credito, nel caso di domanda di accertamento negativo (accertamento del debito e domanda di condanna del saldo rideterminato a proprio favore) spetta al cliente ai sensi dell’art 2697 c.c. il dovere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, nonché l’esposizione degli elementi di fatti e di diritto sui quali la stessa si fonda.
Nel caso di specie, non avendo il correntista dimostrato la mancata pattuizione per iscritto di interessi legali (che si sarebbero dovuti evincere dal contratto di c/c privo della clausola riferibile agli interessi legali), né la cms, il Tribunale ha fatto riferimento alle operazioni peritali svolte dal c.t.u., sulla base di estratti conto ed interessi applicati dalla banca ed ha ritenuto che non vi fosse nessun superamento dei tassi soglia previsti dalla legge antiusura.
In conclusione, dunque, il Tribunale di Avellino, ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di ripetizione di indebito, l’onere della prova incombe sull’attore e ciò sulla base del principio secondo cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l’onere di provarli.
Per approfondimenti sul punto si veda:
SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI, GIUDICE DOTT.SSA SARA FODERARO 13-01-2014
SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI, DOTT. IGNAZIO TAMPONI 11-09-2014 N. 11114
Testo del provvedimento
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