Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria landiorio, con la sentenza n. 853 del 4 maggio 2018.
Nella fattispecie esaminata, un CLIENTE conveniva in giudizio una BANCA, con la quale aveva stipulato un contratto di conto corrente, al fine di ottenere la restituzione di tutto quanto illegittimamente percepito dalla convenuta a titolo di interessi e commissioni non dovute, eccependo la nullità delle clausole del contratto de quo.
Il Tribunale adito, dopo aver disposto la consulenza tecnica contabile, non riscontrava alcuna violazione della normativa antiusura nei trimestri per i quali era stato possibile effettuare la verifica.
Tuttavia, in assenza della continuità della documentazione non era stato possibile rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente ed in particolare ricalcolare i numeri debitori e creditori dello stesso al fine di valutare l’incidenza derivante dalla non debenza degli interessi passivi per tassi oltre soglia sull’intero rapporto, ma era stato solo possibile determinare, per singolo trimestre il totale degli interessi non dovuti, non tenendo conto degli effetti che tale esclusione comporterebbe nella quantificazione degli interessi debitori per i trimestri successivi.
Il Giudice affermava che “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida ‘causa debendi’, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”.
Il Tribunale rilevava che una richiesta di ripetizione di indebito formulata in termini cosi generici ed ampi da un lato si pone come sostanziale inversione dell’onere della prova, dall’altra si palesa assolutamente impropria non potendo questo Tribunale individuare i documenti da far esibire né la Banca sensatamente potrebbe mai trattenere o conservare od esplicitare una richiesta di tal genere.
Per tali ragioni il Giudicante rigettava la domanda, con conseguente condanna del cliente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO CONTO CORRENTE: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE IL TESTO DEI CONTRATTI ASSERITAMENTE ILLEGITTIMI
IL DIFETTO DI ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE NON PUÒ ESSERE SANATO EX ART.210 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 13.03.2018 | n.458
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO DEVE FORNIRE LA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI
E’ ONERATO DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO CON LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione VI civile, Pres. Genovese – Rel. Falabella | 23.10.2017 | n.24948
RIPETIZIONE INDEBITO: DOMANDA INAMMISSIBILE IN CASO DI MANCATA PRODUZIONE ESTRATTI DA PARTE ATTRICE
IN TALE IPOTESI È SUPERFLUA, E VA NEGATA, LA RICHIESTA DI PRODUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 210 CPC
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Mariano Sorrentino | 21.06.2017 | n.3285
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE CONTRATTO ED INTERA SEQUENZA ESTRATTI CONTO
SE LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE EX ART. 119 TUB È INOLTRATA DOPO INSTAURAZIONE GIUDIZIO, LA BANCA NON È TENUTA A PRODURLA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott. Marino Marongiu | 03.03.2017 | n.54
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno