Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
È da considerarsi condotta negligente del correntista, che quest’ultimo non sia in grado di riferire, se vi sia stata sottoscrizione di contratti bancari da parte propria, tanto più che viene invocata ivi una “revoca” dell’eventuale consenso prestato, non sussumibile sotto alcuna fattispecie contrattuale nota, non essendo in facoltà della parte – nei cui confronti il contratto produce effetto di legge – di sottrarsi alla regolamentazione negoziale ad nutum.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti con la sentenza del 2 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata un correntista conveniva in giudizio la Banca per far accertare l’illegittimità di costi, tassi e spese pattuite ed ottenere la conseguente ripetizione di quanto indebitamente versato.
Nel dirimere la controversia il Giudice ha preliminarmente richiamato i consolidati principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui è onere di chi agisce in giudizio allegare e dimostrare i fatti fondanti la propria pretesa, pertanto, con riferimento all’azione ripetitoria di poste asseritamente illegittime su conto corrente, è onere del correntista produrre in giudizio non solo i contratti ma anche gli estratti conto integrali, così da consentire l’esatta ricostruzione del dare-avere tra le parti.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto l’azione formulata in modo esplorativo, siccome strutturata su una disamina parziale dei rapporti controversi. In particolare l’attore aveva sostenuto che non risultava “valida sottoscrizione di alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ed in ogni caso, in questa sede, il correntista revoca, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso.” Sul punto, il giudicante ha rilevato che è da ritenersi condotta negligente del correntista che quest’ultimo non sia in grado di riferire se vi sia stata sottoscrizione di contratti bancari da parte propria e che la “revoca” dell’eventuale consenso prestato è priva di ogni rilievo, non essendo in facoltà della parte di sottrarsi alla regolamentazione negoziale ad nutum.
In conclusione, specifica il Giudice, parte attrice ha erroneamente omesso di depositare i contratti fondanti il rapporto negoziale, falsamente rappresentando la inesistenza di documentazione a disciplina di essi, circostanza smentita dalla copiosa produzione documentale della Banca convenuta, e svolgendo inoltre una disamina parziale sotto il profilo temporale.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha rigettato la domanda del correntista, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
E’ ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’AFFIDAMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Coccetti | 15.02.2021 | n.184
OCCORRE IL CONCRETO SPOSTAMENTO PATRIMONIALE IN FAVORE DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino | 16.12.2020 |
ORDINE DI ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE SE SUPPORTATO DA UNA GENERICA ENUNCIAZIONE DEI FATTI
NON PUÒ ESSERE ACCOLTO ANCHE SE SIA STATA EFFETTUATA CORRETTAMENTE LA RICHIESTA EX ART.119 TUB
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti | 18.04.2019 | n.1341
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