In applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cc, quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell’indebito, ossia la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime; 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente.
Nei rapporti bancari in conto corrente la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 cc con quello di prova del proprio credito), impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, deve imporre il rigetto della domanda, stante il fatto che la ricostruzione integrale non può essere condotta che sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il cd saldo zero.
La produzione parziale testimonia senz’altro l’avvenuto regolare invio da parte della Banca degli estratti conto trimestrali, per cui era onere del correntista, il quale ne aveva o ne aveva avuto la disponibilità avendone altresì l’onere di conservazione, fornire l’estratto conto iniziale con saldo di apertura del rapporto a zero e questi era in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano con la sentenza n. 1585 del 22.03.2017.
Nella fattispecie in esame una correntista conveniva in giudizio la Banca presso la quale la propria ditta aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, e, lamentando l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi trimestrali, la violazione della legge antiusura, nonché l’illegittimo addebito di spese e competenze non dovute, chiedeva la condanna dell’Istituto creditizio alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
Si costitutiva, tempestivamente, in giudizio la Banca e contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze attoree, ne chiedeva il rigetto.
Il Giudicante, come richiesto dal parte attrice, ammetteva CTU e all’esito della stessa rigettava le doglianze attoree sul presupposto che l’attrice —oltre al contratto di apertura del conto corrente aveva prodotto solo parzialmente gli estratti conto, sebbene fossero necessari alla elaborazione dei riconteggi richiesti tutti gli estratti dalla data di apertura del conto corrente.
Nel merito, il Tribunale riteneva che il fondamentale canone della distribuzione dell’onere della prova ex art. 2967 c.c. non trova applicazione “differenziata” a seconda che sia la Banca ad agire per la tutela del proprio credito, ovvero il correntista per la ripetizione di poste asseritamente indebite. Sicché, il cliente non si sottrae all’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d’indebito, ossia la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate, ed è tenuto a produrre gli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 cc con quello di prova del proprio credito). In mancanza, si impone il rigetto delle domande atteso che la ricostruzione integrale non può essere condotta che sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il cd. saldo zero.
Inoltre, il Giudicante evidenziava come la produzione parziale dei documenti su cui fondare la rielaborazione dei dati di cui si contesta la legittimità, testimoniasse senz’altro l’avvenuto regolare invio da parte della Banca degli estratti conto trimestrali, per cui sarebbe stato onere del correntista, il quale ne aveva o ne aveva avuto la disponibilità avendone altresì l’onere di conservazione, fornire l’estratto conto iniziale con saldo di apertura del rapporto a zero e questi era in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento (Cass. n. 9201/15).
Infine, il Tribunale accennava che la correntista, non avrebbe potuto ribaltare l’onere della prova ottenendo l’esibizione degli ulteriori documenti dalla controparte su ordine del giudice emesso ex art. 210 c.p.c., considerando che l’ordine di esibizione rappresenta uno strumento istruttorio di carattere eccezionale e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, considerando, inoltre, che l’esibizione non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (Cass. 10 gennaio 2003, n. 149).
Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale rigettava le doglianze di parte attrice, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi | 11.09.2014 | n.11114
RIPETIZIONE INDEBITO: IL PAGAMENTO DEVE ESISTERE ED ESSERE BEN INDIVIDUABILE
NON PUÒ SUPPLIRSI A CARENZE PROBATORIE CON LA RICHIESTA DI CTU
Sentenza | Tribunale di Massa, dott. Giampaolo Fabbrizzi | 12.04.2016 | n.358
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU PARTE ATTRICE
LA CTU PUÒ ESSERE NEGATA SE SERVE A SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI ALLEGAZIONE PROBATORIA O SE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono | 17.05.2016 | n.1411
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