ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Roberto Rusciano di Napoli
L’onere probatorio di produrre il primo estratto recante il saldo “zero” e quindi dall’inizio del rapporto – è a carico del correntista, tanto più quando questi abbia esercitato l’azione di accertamento positivo del credito, asseritamente maturato in suo favore.
Questo è il principio affernato dalla Corte di Appello di Lecce, Pres. Dott. Marcello Dell’Anna con la sentenza n. 804, pubblicata il 19.10.2015.
Nella fattispecie in esame, era accaduto che il correntista aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ottenuto dalla Banca, provvisoriamente esecutivo, per la somma di 109.378.685 di vecchie lire, oltre interessi al tasso convenzionale, in relazione al saldo debitorio del conto corrente; nelle more del giudizio, che vedeva la costituzione della Banca a sostegno delle proprie ragioni creditorie, quest’ultima aveva intrapreso le procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, in danno del predetto, per il soddisfacimento del credito medesimo, nonostante la pendenza del giudizio e la mancata pronuncia di primo grado; era stata espletata la vendita esecutiva immobilare, ove era stata ricavata la somma di lire 171.141.594; nelle more, il credito della banca era stato ceduto ad altro intermediario finanziario; il correntista aveva, poi, conseguito la revoca del decreto ingiuntivo per cui aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’istituto di credito, come quantificate dal CTU, che aveva appurato non solo l’inesistenza del debito nei confronti della Banca, ma un credito in favore del medesimo correntista.
Su tali premesse, il correntista evocava in giudizio la Banca, nonché la cessionaria del credito, chiedendo sia la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla stessa sia il risarcimento del danno, patrimoniale pari al valore dei beni coattivamente venduti e non patrimoniale nelle classiche voci del danno biologico, esistenziale e morale subito per illecita condotta di pervicace persistenza nell’esecuzione forzata, nonché nella negazione di qualsivoglia ipotesi transattiva.
La causa veniva decisa con sentenza, con la quale il giudice adito condannava la sola società acquirente il credito al pagamento in favore del correntista della somma accertata in sede di CTU per 48.400,95, oltre interessi legali dalla domanda.
Avverso tale decisione ha proposto appello il correntista, il quale, da un lato, ha chiesto la riforma della sentenza per effetto dell’applicazione del principio del “saldo zero”, dall’altro l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Con particolare riferimento alla prima censura, l’appellante ha denunciato l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale allorquando, in sede di ricostruzione del rapporto dare-avere, sarebbe partito dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, anziché dal saldo “zero”, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito.
Orbene, la Corte di Appello di Lecce, nel ritenere infondata la censura, ha precisato, preliminarmente, come l’orientamento invocato dall’appellante sia stato già superato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 9201/2015), secondo cui l’onere di produrre il primo estratto conto recante il saldo zero (quindi dall’inizio del rapporto), è a carico del correntista, tanto più quando questi, come nel caso di specie, abbia esercitato l’azione di accertamento positivo del credito asseritamente maturato in suo favore, nonché omesso di contestare il credito riportato sul primo estratto conto disponibile, a prescindere da come esso si sia formato sulla base delle clausole applicate.
Del pari, la Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria in quanto, una volta conclusa la procedura esecutiva, non è consentito al debitore esecutato esercitare una qualsiasi azione, sul presupposto della illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del processo esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione, in quanto la proposizione di una qualsivoglia azione dopo la conclusione dell’esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive: in sostanza, ad avviso della Corte, l’ammissibilità della domanda “è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata“.
Il Giudice ha, poi, ritenuto fondata la censura sollevata in merito alla responsabilità della Banca, in luogo del cessionario del credito, relativamente agli importi di cui alla azione di ripetizione dell’indebito.
Tanto, per lo più, sul presupposto che, ove la Banca avesse ceduto un debito invece che un credito, in tutte le ipotesi di sostituzione del debitore originario con un terzo, non si può prescindere da una espressa dichiarazione del creditore, nella specie non allegata.
Per tali ragioni la Corte ha sostanziamente confermato la sentenza di primo grado, con l’unica modifica del soggetto passivo tenuto al pagamento individuato in colui che ebbe a cedere il credito e non nell’acquirente dello stesso.
IL COMMENTO
Anche la Corte di Appello di Lecce muta il suo orietamento giurisprudenziale nell’ambito delle azioni di ripetizione di indebito, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9201/2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-e-onere-del-correntista-fornire-l-estratto-conto-zero.html) ed a quella di merito, che in modo univoco hanno affermato a più riprese come, anche nelle azioni di ripetizione di indebito, ove la Banca è convenuta e non solo nelle azioni in cui l’Istituto di credito è attore in senso sotanziale, (dove, per quanto ovvio, deve dimostrare il proprio credito; ad esempio, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione allo stato passivo), sia onere di colui che agisce fornire la prova dell’indebito.
Con la pronuncia in commento, infatti, la Corte di Appello di Lecce richiama e applica alla fattispecie sottoposta al proprio esame, relativa ad una azione di ripetizione delle somme percepite dalla Banca, il principio, affermato da una recente sentenza della Suprema Corte, secondo cui “qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese. In applicazione di tale principio, è onere del correntista attore fornire l’estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che, risultando tale estratto conto necessariamente inviato ex lege al correntista medesimo, questi ne aveva o ne aveva avuto la disponibilità, essendo altresì gravato dal relativo onere di conservazione“.
In tale occasione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare come l’onere della prova gravante ai sensi dell’art. 2697 cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisa deroghe neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, gravando pur sempre sulla parte che fa valere il diritto , di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale Cagliari, Est. Bernardino | 26-05-2015
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA CONTESTAZIONE DEL SALDO DI C/C DEVE ESSERE PROVATA MEDIANTE ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IL CRITERIO EQUITATIVO DEL C.D. “SALDO ZERO” NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA PROBATORIA IMPUTABILE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 17-03-2015 | n.1215
Testo del provvedimento
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