ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato dall’Avv. Roberto Lazzini del Foro di Massa
In materia di ripetizione dell’indebito oggettivo, l’attore ha l’onere di allegare e provare – in modo specifico – le contestazioni sollevate.
Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili.
L’attore ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza. Non assolve quindi all’onere della prova l’attore che si limiti a produrre i soli estratti scalari, dato che tali documenti non sono idonei a individuare i singoli accrediti e addebiti.
Colui che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia.
Questi sono i principi ribaditi dal Tribunale di Siena, dott.ssa Giulia Capannoli, con la sentenza del 01.03.2016, n. 138.
Nella fattispecie in esame, il correntista adiva innanzi al Tribunale l’Istituto di credito con cui intratteneva rapporti di conto corrente al fine di far accertare l’illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese varie, la mancanza di forma scritta di dette applicazioni, onde ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, la quale eccepiva l’intervenuta prescrizione alla ripetizione delle somme versate sul conto corrente scoperto nei dieci anni anteriori alla notifica dell’atto di citazione e nel merito la carenza probatoria delle domande di controparte, chiedendone l’integrale rigetto.
Il Tribunale adito, nel rigettare la domanda di parte attrice, ha rilevato la genericità della stessa e l’omesso assolvimento dell’onere probatorio a carico del correntista.
Invero, come ampiamente argomentato e stabilito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, colui che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovverosia l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa; in particolare deve provare l’esistenza di specifiche poste, annotate al passivo negli estratti conto, che trovano fondamento nell’esecuzione di clausole nulle.
Da ciò ne derivano almeno tre conseguenze applicative.
In primo luogo, l’attore ha l’onere di allegare e provare – in modo specifico – le contestazioni sollevate. Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia).
Infatti, come più volte stabilito da precedenti pronunce in merito, ciò finirebbe “con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” “la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall’onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013 n. 4233, cit.).
Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina 28 agosto 2013; Trib. Ferrara 5 dicembre 2013).
In secondo luogo, l’attore ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza. Non assolve quindi all’onere della prova l’attore che si limiti a produrre i soli estratti scalari, dato che tali documenti non sono idonei a individuare i singoli accrediti e addebiti.
Infine l’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia.
Nel caso in disamina, il Tribunale adito ha osservato che il correntista, su cui incombeva l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle domande proposte secondo quanto stabilito dai principi generali in materia, non aveva prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale; conseguentemente, la ricostruzione dei rapporti bancari era stata eseguita dal consulente di parte sulla base di una documentazione parziale, ignorando completamente i contratti e le relative pattuizioni.
Pertanto, il difetto della predetta produzione ha comportato l’impossibilità di valutare la sussistenza di uno dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell’indebito, ossia la nullità del titolo (clausola contrattuale) in base al quale è stata effettuata l’annotazione a debito per determinate somme pagate dal correntista con l’attivo di conto o con successivi versamenti o rimesse.
Inoltre, l’omissione di detta documentazione non può essere oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., stante il principio generale, più volte ribadito, secondo cui l’istanza ex art. 210 c.p.c. è inammissibile nel caso in cui abbia a oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, vale a dire documenti che la parte nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante – avrebbe potuto e dovuto acquisire e, quindi, allegare agli atti di causa (ex plurimis Cass. 17948/2006, Cass. 10043/2004, Cass. 5908/2004).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato le domande dei correntisti condannandoli alla rifusione delle spese di lite nei confronti della banca convenuta.
AZIONE DI RIPETIZIONE: RIGETTATA LA DOMANDA NON SUPPORTATA DA RISCONTRI PROBATORI
L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO I DOCUMENTI È A CARICO DEL CLIENTE/ATTORE
Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Aldo De Luca 17-02-2016 n.535
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON PUÒ SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza, Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile, 09-03-2016 n.152
RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE
LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI
Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n.53
Testo del provvedimento
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