La domanda di restituzione dell’indebito, in mancanza di prova del pagamento del saldo negativo, non può essere accolta non potendosi verificare in mancanza di tale documentazione che il correntista abbia maturato una posizione creditoria nei confronti della banca. Va evidenziato che, trattandosi di azione di ripetizione di somme indebitamente percepite dall’istituto di credito, grava interamente sulla parte attrice, che intende far valere il suo diritto e che presuppone l’accertamento dell’effettivo esborso di somme non dovute, l’onere di provare l’andamento del rapporto di conto corrente attraverso il deposito in atti dei relativi estratti conto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Bosone, con la sentenza n. 168/2017 pronunciata il 23/10/2017 nel giudizio promosso da due correntisti nei confronti della Banca avente ad oggetto la domanda di ripetizione di somme presuntivamente percepite indebitamente dall’Istituto di credito.
Si costitutiva la Banca contestando la debenza delle somme richieste ed articolando le proprie difese nella comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi, la causa veniva quindi istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d’ufficio.
Il Tribunale quindi, sulla scorta di tali risultanze istruttorie ed in particolare dell’espletata consulenza tecnica, evidenzia che poiché nella fattispecie si tratta di domanda volta alla restituzione di somme (rectius di indebito), in mancanza di prova del pagamento del saldo negativo, la domanda non può essere accolta non essendo emerso dall’istruttoria espletata che il correntista avesse maturato una posizione creditoria nei confronti della banca in ragione della incompleta documentazione prodotta da parte attrice.
Difatti il Giudicante ribadisce che grava interamente su chi intende far valere il proprio diritto (che presuppone l’accertamento dell’effettivo esborso di somme non dovute) l’onere di provare l’andamento del rapporto di conto corrente attraverso il deposito in atti dei relativi estratti conto.
In particolare, il Giudicante non ha ritenuto idonee ad integrare tale scopo probatorio la produzione delle schede contabili, atti di formazione unilaterale né può darsi rilievo determinante, come vorrebbero gli attori, al principio di non contestazione poiché questo opera in primo luogo in ordine alle allegazioni in fatto, e non tanto alle produzioni documentali.
In ultimo, sulla eccezione di nullità dei contratti prodotti dalla banca, sollevata dagli attori per mancata sottoscrizione da parte di un funzionario della Istituto di credito, il Tribunale segue l’orientamento maggioritario della Suprema Corte secondo cui la produzione degli stessi e l’adozione di comportamenti concludenti posti in essere e documentati per iscritto realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante.
Per tali motivi, pertanto, il Tribunale di Lagonegro, considerato che i correntisti non avevano offerto la prova che la banca avesse illegittimamente contabilizzato somme a debito tanto da impedire la realizzazione di un saldo attivo, ha respinto la domanda attorea condannando i correntisti in solido al pagamento delle spese di lite e della espletata CTU.
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