È onere dell’attore che agisce in ripetizione procedere alla compiuta ricostruzione dei rapporti controversi, sì da fornire elementi sufficienti, a valutare, per ciascuna posta contestata, la inesistenza di una causa debendi, non potendosi delegare al giudice di operare in via totalmente vicaria, rispetto alle carenze allegatorie: svolgimento non consentito dall’art. 112 cpc, men che meno per il tramite di CTU, la quale svolgerebbe funzione totalmente esplorativa, e suppletiva di carenze imputabili alla parte.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti con la sentenza del 21 gennaio 2021.
Nella vicenda esaminata una società correntista conveniva in giudizio la Banca chiedendo la ripetizione di quanto indebitamente versato in conseguenza dell’applicazione di costi, tassi e commissioni ritenute illegittime.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando l’avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rilevato la domanda attorea era sin da principio carente di una precisa ricostruzione del rapporto di conto corrente posto che la parte non era in grado né di individuare la data di apertura del conto, né di fornire una puntuale ricostruzione documentale circa l’andamento dello stesso nel corso del tempo.
Il Giudice ha dunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale è onere dell’attore procedere alla compiuta ricostruzione dei rapporti controversi in modo da fornire elementi sufficienti a valutare, per ciascuna posta contestata, la inesistenza di una causa debendi, non potendosi sopperire a tali carenze allegatorie né delegando il giudice di individuare le poste illegittime, per il limite di cui all’art. 112 cpc, men che meno per il tramite di CTU, la quale svolgerebbe funzione totalmente esplorativa, e suppletiva di carenze imputabili alla parte.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha quindi rigettato la domanda proposta dall’attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO BANCARIO CTU: INAMMISSIBILE LA RICHIESTA SE MANCA LA COMPLETA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
L’ONERE PROBATORIO CIRCA GLI AVVENUTI PAGAMENTI È IN CAPO AL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 31.03.2020 | n.237
ALL’INERZIA DELLO STESSO NON PUÒ SOPPERIRE L’ISTANZA EX ART. 210 CPC
Sentenza | Tribunale di Modena Giudice Manuela Cortelloni | 05.03.2020 | n.339
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PROVARE LE RAGIONI NELL’IMPOSSIBILITÀ DI PRODURRE I DOCUMENTI
IN MANCANZA L’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. È INAMMISSIBILE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 03.03.2020 | n.135
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