Finanche la transazione non sia di per sé vincolante per il condebitore solidale ai sensi dell’art. 1304 c.c. in assenza di una dichiarazione di volerne profittare da parte dell’attore, allorché l’importo corrisposto dal garante alla banca sia inferiore a quello azionabile come credito dalla Banca, viene meno il presupposto di accoglimento della domanda giudiziale proposta dal solo debitore principale, peraltro, senza aver prima subito azione di rivalsa da parte del garante.
Il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l’intera escussione della garanzia, rispetto all’importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario, atteso che qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia, pertanto, in mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Emanuela Musi con la sentenza n. 1645 del 23.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un correntista conveniva in giudizio una Banca per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato alla stessa in relazione al contratto di conto corrente aperto dal 1997 al 2003, a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto non pattuite, ed illegittima capitalizzazione trimestrale.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo l’infondatezza delle avverse pretese, e nel merito la prescrizione del diritto azionato asserendo l’avvenuta estinzione del rapporto nel 2004 in virtù di una transazione stipulata con il garante, figlio dell’attore correntista.
Nel merito, l’Istituto creditizio, stante l’avvenuta transazione ha eccepito, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo all’attore atteso che nel 2004 il garante avrebbe definito la posizione debitoria scaturita dal saldo finale del conto corrente in questione, competendo al più al detto garante il diritto alla ripetizione.
Il Giudicante tenuto conto delle risultanze della CTU ha ritenuto infondata la domanda attorea, osservando nel merito che sebbene la transazione non sia di per sè vincolante per il condebitore solidale ai sensi dell’art. 1304 c.c. in assenza di una dichiarazione di volerne profittare da parte dell’attore, tuttavia la circostanza che l’importo corrisposto dal garante alla banca era inferiore a quello azionabile come credito dalla Banca, fa venir meno il presupposto di accoglimento della domanda giudiziale proposta dal solo debitore principale, peraltro, senza aver prima subito azione di rivalsa da parte del garante.
Sul punto, il Tribunale ha spiegato che il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l’intera escussione della garanzia, rispetto all’importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia. In mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PROVARE L’AVVENUTO PAGAMENTO
LE CARENZE PROBATORIE NON SONO COLMABILI CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
Sentenza | Corte di appello di Salerno, Pres. Perretti, Rel. Rotunno | 10.07.2015 | n.461
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE NON PUÒ RIBALTARE L’ONERE PROBATORIO CHIEDENDO ORDINE DI ESIBIZIONE A CARICO DELLA BANCA
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 10.06.2015 | n.2626
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PARTE DEVE FORNIRE IN MODO SPECIFICO LA PROVA DI QUANTO ASSUME
NON PUÒ RICHIEDERE UNA C.T.U. CONTABILE VOLTA A COLMARE LA DEFICIENZA DELLE PROPRIE ALLEGAZIONI
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio | 02.01.2016 | n.31
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