In tema di indebito bancario, nei giudizi promossi dal cliente per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l’istituto di credito o, comunque, l’illegittimità di alcuni degli addebiti da quest’ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del correntista medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell’istituto creditizio.
Il cliente attore deve, pertanto, indicare quali siano le poste passive indebitamente annotate dalla banca, quantomeno nel loro complessivo ammontare e con riferimento al periodo in cui le medesime siano state effettuate.
Il descritto onere di allegazione non può dirsi, invece, soddisfatto nell’ipotesi in cui il correntista si sia limitato ad un mero elenco, generale e astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dalla banca e gli addebiti da quest’ultima operati sul conto.
In mancanza di una specifica indicazione delle clausole contrattuali e di indicazione delle poste che il cliente correntista intende contestare, la generica azione di ripetizione è meramente esplorativa.
Il richiamo al generico contenuto della relazione tecnica depositata in allegato al proprio atto di citazione è in contrasto con il principio della domanda e la tutela del diritto di difesa del convenuto, ex art. 24 Cost., non essendo di per sé sufficiente a soddisfare l’indicazione specifica di tutti gli elementi posti a fondamento delle richieste dell’attore nell’ambito del relativo atto introduttivo, onde consentire alla banca di difendersi compiutamente sul punto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Foggia, Giudice Maria Elena De Tura, con la sentenza n. 1061 del 29 aprile 2021.
È accaduto che un cliente conveniva in giudizio la Banca presso la quale era titolare di un conto corrente, con azione di ripetizione di indebito richiamando genericamente l’illegittimità di alcune clausole pattuite e di poste pagate e, infine, rinviando al contenuto di una consulenza tecnica di parte depositata.
Il Tribunale ha ritenuto che una domanda così proposta sia di fatto inammissibile essendo eccessivamente generica e in contrasto con il diritto alla difesa, non consentendo alla banca di potersi difendere compiutamente con la sola lettura dell’atto di citazione.
Il Giudice per tali motivi ha rigettato la domanda con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SE LA DOMANDA È FORMULATA IN MANIERA GENERICA.
OCCORRE L’INDICAZIONE DEI TRIMESTRI DI SFORAMENTO NONCHÉ DELLA DATA E DELL’OGGETTO DEL FIDO
Ordinanza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 03.10.2018 |
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
TALE VIZIO NON PUÒ ESSERE SANATO CON IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 164, CO. V, C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 12.06.2016
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