ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dalla dott.ssa Valeria Rebizzani Modena
In sede di domanda di ripetizione dell’indebito, grava sull’attore/cliente l’onere di conservazione e della produzione in giudizio della documentazione bancaria trattandosi di documenti che sono nella sua disponibilità, nel rispetto della norma contenuta nell’art. 2697 c.c..
Questo il principio ribadito dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Maffei Rel. Pinto, con la sentenza del 22 gennaio 2016, n. 444.
Il Collegio nell’accogliere parzialmente l’appello della banca ha confermato il principio di cui all’art. 2697 c.c. e precisamente che la norma costituisce ius receptum, la cui ratio è da ricercarsi nella scelta mirata del Legislatore di porre a carico dell’attore l’insufficienza, anche incolpevole della prova. In base a tale norma nell’azione di accertamento negativo l’onere della prova grava su colui che ha proposto la domanda.
In particolare, il Collegio ha ritenuto, a chiare lettere, inconferente l’applicazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, asserendo che: “
se indubbiamente la banca non ha l’obbligo di conservazione ultradecennale delle scritture contabili, ma ne ha l’onere qualora intenda agire in giudizio, parimenti non può pretendersi che laddove essa non agisca in giudizio debba subire le conseguenze di un obbligo insussistente. D’altronde, il medesimo onere di conservazione è a carico del cliente trattandosi comunque di una documentazione che comunque è nella sua disponibilità”.
Pertanto, ai fini dell’accertamento negativo del credito il cliente che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme, ha l’obbligo di provare il suo diritto attraverso la conservazione e la produzione della documentazione necessaria non potendo ricadere sulla banca tale onere.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, il Collegio ha condannato il cliente a restituire alla banca quanto percepito in eccedenza rispetto alla sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ad alcuni dei tanti precedenti pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n. 927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE PRIMO ESTRATTO RECANTE SALDO
IN MANCANZA VALE IL SALDO RIPORTATO NEL PRIMO ESTRATTO CONTO DISPONIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Rel. Dell’Anna | 19-10-2015 | n.804
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE CTU PER SUPPLIRE A CARENZE ISTRUTTORIE DEL CORRENTISTA
INAPPLICABILE IL PRINCIPIO DI “VICINANZA DELLA PROVA” NELLE AZIONI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Pesaro, dott.ssa Carla Fazzini | 08-10-2015 | n.775
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 84/2016