ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di azione di ripetizione di indebito bancario, incombe sul cliente-attore l’onere di produrre i documenti contrattuali relativi al rapporto di conto corrente contestato, al fine di provare la mancanza e/o nullità di talune pattuizioni.
L’inosservanza dell’ordine di esibizione dei contratti impartito alla banca è sì argomento di prova, liberamente valutabile dal giudice, ma non vale, di per sé, a fornire la prova e/o l’ammissione del fatto che le clausole contrattuali contestate ed oggetto dell’azione di nullità avessero il contenuto indicato dall’attore.
Sono i principi stabiliti dal Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Ignazio Tamponi, con sentenza del 11 settembre 2014 n. 11114, in materia di ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito.
Nella specie, una società ed il proprio fideiussore avevano convenuto in giudizio una banca, al fine di ottenere la declaratoria di nullità di una serie di previsioni contrattuali, relative alla pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, richiedendo di conseguenza il ricalcolo del saldo debitore in proprio favore.
A sostegno di tale domanda, tuttavia, gli attori non producevano i contratti contestati, limitandosi a richiedere l’ordine di esibizione a carico della banca convenuta.
Orbene, il Tribunale ha preliminarmente rammentato che, quando non risultino provati in positivo i fatti decisivi per la definizione della controversia, il giudice deve limitarsi a fare applicazione dell’art.2697 cc, vale a dire della norma di riferimento in tema di ripartizione di onere della prova, ragion per cui, in una qualsivoglia controversia, va dichiarata la soccombenza della parte che, gravata da tale onere, non vi abbia assolto.
Stante tale considerazione, il Giudice sardo ha chiarito che, sulla base del rapporto processuale formale e sostanziale instauratosi tra le parti, incombeva sugli attori l’onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda.
A differenza di quanto accade nella proposizione di una analoga azione nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la banca è attrice in senso sostanziale, quando sia il cliente ad introdurre in via principale un’azione di ripetizione dell’indebito, spetterà a quest’ultimo fornire la prova anche negativa dei fatti costitutivi del proprio diritto ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contestate ed il conseguente ricalcolo del saldo debitore.
Benché, infatti, i clienti/debitori avessero nel caso di specie fondato le proprie richieste su fatti negativi (la mancanza di talune pattuizioni), tale circostanza non può determinare una inversione dell’onere probatorio, potendo bene questi fatti essere provati mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, ovvero mediante presunzioni.
L’onere di cui all’art.2697 cc non è risultato assolto, nel caso di specie, neppure relativamente alla dedotta indeterminatezza o illiceità di talune clausole dichiarate esistenti nei contratti contestati dal momento che comunque gli attori avrebbero dovuto produrre i documenti contrattuali.
Stabilito tale, importante, principio, il Giudice si è poi soffermato sulla circostanza che la Banca non avesse assolto, nel corso del giudizio, all’onere di esibizione ad esso impartitole dallo stesso Tribunale.
È vero, infatti, che tale diniego può dedursi un “argomento di prova” a sfavore della parte onerata, ma è altrettanto vero che non può sostenersi che dal rifiuto dell’esibizione derivi l’ammissione dei fatti costitutivi affermati dall’attrice, pena, evidentemente, un’enorme distorsione (e potrebbe dirsi “abuso“) degli strumenti processuali.
Sulla base di tutte queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, tenendo indenne la banca da ogni illegittima pretesa.
Sul punto si segnalano, per approfondimenti, i seguenti articoli:
RIPETIZIONE INDEBITO BANCARIO: GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI DIMOSTRARE IL FONDAMENTO DELLA PRETESA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi | 22-05-2014 n.113
RIPETIZIONE INDEBITO: NON SI APPLICA IL SALDO ZERO IN CASO DI OMESSA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brindisi, Giudice dott.ssa Sara Foderaro | 13-01-2014
RIPETIZIONE DELL’INDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO E ONERE DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Federico Rolfi | 18 Maggio 2011
SALDO ZERO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Arezzo, sez. dist. Montevarchi, dott. Carlo Breggia | 30 Maggio 2013 n.91
Testo del provvedimento
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