Segnalata dall’Avv. Ascanio Amenduni del Foro di Bari
Nelle azioni di ripetizione di indebito, non è possibile individuare con certezza il petitum ove l’attore ometta di produrre il contratto di apertura di credito e di conto corrente del quale chiede dichiararsi l’invalidità.
L’attore deve specificare, sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, al fine di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Non è ammissibile supplire a tale onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso un’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, non essendo quest’ultima un mezzo di prova, ma strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, G.O.T. Avv. Gaetano Grillo, con la sentenza del 29.08.2016.
Un correntista, premettendo di aver stipulato con un Istituto di credito un rapporto bancario rispetto al quale lamentava l’applicazione di interessi, competenze e remunerazioni non concordati e, comunque, superiori a quelli nominali, conveniva in giudizio la Banca al fine di ottenere declaratoria di invalidità e parziale nullità del contratto oggetto del rapporto, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, da determinarsi a mezzo di C.T.U. tecnico bancaria.
Costituitasi in giudizio, la Banca eccepiva, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda sia per intervenuta prescrizione e decadenza, sia per infondatezza della pretesa.
Il Tribunale adito, rilevata la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum, ordinava all’attore di integrare la domanda entro un certo termine e l’attore provvedeva a depositare una memoria recante in allegato una perizia contabile di parte che indicava l’importo del credito vantato.
In corso di istruttoria, veniva disposta ed espletata C.T.U. contabile al fine di rideterminare i saldi dei rapporti, con eliminazione delle somme non dovute.
Il Giudice, preliminarmente, provvedeva ad esaminare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, richiamando, in proposito, l’orientamento della Suprema Corte in merito, secondo cui la predetta invalidità si produce, a norma dell’art. 164, co. 4, c.p.c., soltanto quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, ovvero quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Argomentando da tali considerazioni rilevava che, nel caso di specie, il petitum non era individuabile con certezza, atteso che l’attore aveva colpevolmente omesso di produrre il contratto di apertura di credito e di conto corrente, rendendo impossibile valutare sia la presunta contrarietà del comportamento della Banca rispetto alle clausole sottoscritte in contratto, sia il quantum del credito, sia la data di inizio del rapporto.
Ad avviso del Tribunale di Bari, infatti, non è possibile configurare una decisione giudiziale circa l’invalidità di un documento o la nullità di alcune sue clausole senza averne esaminato il contenuto: spetta al correntista-attore l’onere di allegare le ragioni di presunta illegittimità e dare la dimostrazione sia dell’esistenza della clausola, sia del suo contenuto illegittimo, a cui non è possibile supplire attraverso il ricorso tanto ad una perizia di parte, quanto ad consulenza tecnica d’ufficio, in quanto costituenti strumenti di valutazione di dati già acquisiti al processo e non già mezzi di prova in senso proprio.
Per quanto suesposto, il G.O.T. del Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, ravvisata la mancata produzione in giudizio del contratto da parte del correntista, dichiarava la nullità dell’atto di citazione, per assoluta incertezza del petitum.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione del contratto di c.c. esclude l’ammissibilità della CTU contabile
Non si può sanare il mancato assolvimento dell’onere della prova con l’ordine di esibizione
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Elena Fulgenzi | 28.04.2016 |
INDEBITO: il cliente deve produrre contratto ed estratti conto integrali
In mancanza la domanda va rigettata in quanto non provata
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22.10.2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione del contratto di c/c su cui si fonda la pretesa restituzione determina il rigetto della domanda.
In difetto della produzione del contratto di c/c, non può essere provato che i rapporti bancari sono stati regolati in difformità dagli accordi pattuiti
Sentenza | Tribunale di Savona, dott.. Alberto Princiotta | 02.06.2014 | n.861
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