Provvedimento segnalato dall’Avv. Claudio Lorenzani del Foro di Como
I soli conti scalari non consentano di ricostruire esattamente tutti i movimenti considerati e dunque di individuare le operazioni che hanno dato luogo alle annotazioni di interessi e spese, pretesamente indebite.
La documentazione frammentaria ed incompleta dà luogo ad un calcolo degli indebiti assolutamente approssimativo e del quale, pertanto, non può tenersi conto, in quanto si tratta di un importo quantificato in modo “astratto”.
È inammissibile la domanda di ripetizione proposta oltre il decennio.
Spetta al correntista provare la natura ripristinatoria delle rimesse, il quale deve provare la sussistenza di un’apertura di credito.
Questi i principi sanciti dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti, Rel. Mantovani, con la sentenza n. 290 dell’8 gennaio 2019.
La presente fase di giudizio costituisce il giudizio di rinvio dopo che la sentenza di appello di questa Corte è stata cassata, con rinvio per la definizione alla medesima Corte in diversa composizione.
Nel caso in commento, una società conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, al fine di vedere accertata l’illegittima applicazione di interessi anatocistici secondo gli usi bancari, spese di chiusura conto, interessi ultralegali e cms non dovuti, chiedendo, pertanto, la restituzione di quanto indebitamente versato.
Successivamente il Rinvio per Cassazione, disposto con sentenza n. 24948/17, che ha espresso il seguente principio: “In tema di contratto di conto corrente, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad-importi non dovuti, siano suscettibili di ripetizione“, la Banca ha riassunto il giudizio, chiedendo che l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Como venisse accolto, in quanto risultava in atti che la documentazione prodotta da parte attrice, in particolare i soli estratti conto scalari e non gli estratti conto analitici, non consentivano di individuare le singole rimesse, chiedendo, altresì, la condanna della società alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello, in diversa composizione, ha ritenuto che “la documentazione frammentaria ed incompleta prodotta abbia consentito di effettuare un calcolo degli indebiti assolutamente approssimativo e quantificato in modo “astratto”.
Per tale motivo, la Corte ha condannato il cliente alla restituzione delle somme, accogliendo la domanda della Banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-incombe-sul-correntista-lonere-di-produrre-gli-estratti-conto
RIPETIZIONE INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SE LA DOMANDA È FORMULATA IN MANIERA GENERICA
OCCORRE L’INDICAZIONE DEI TRIMESTRI DI SFORAMENTO NONCHÉ DELLA DATA E DELL’OGGETTO DEL FIDO
Ordinanza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 03.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-nulla-la-citazione-se-la-domanda-e-formulata-in-maniera-generica
INDEBITO CC: IL CLIENTE DEVE AVERE LA DISPONIBILITÀ DEI CONTRATTI E DEGLI ESTRATTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LITE
NON SI PUÒ DISPORRE L’ORDINE ESIBIZIONE AL FINE DI SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 05.07.2018 | n.860
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-cc-il-cliente-deve-avere-la-disponibilita-dei-contratti-e-degli-estratti-prima-dellinizio-della-lite
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