commento a cura dell’Avv. Antonio Ferraguto del Foro di Milano
La mancanza di continuità degli estratti conto e, soprattutto, della produzione di qualsiasi pattuizione contrattuale tra le parti – che consentisse di individuare la data dell’apertura del rapporto di conto corrente – rende del tutto indeterminabile il saldo di partenza del computo, incidendo, quindi, sulla idoneità della documentazione prodotta ad assolvere l’onere probatorio che gravava sulla società appellata. Il cliente che agisce nei confronti della Banca per ottenere la ripetizione delle somme, a suo dire, indebitamente incamerate dall’Istituto di Credito nel corso del rapporto di conto corrente, non può eludere i principi in materia di onere della prova pretendendone l’inversione per effetto della mera affermazione dell’omessa pattuizione delle condizioni applicate al rapporto stesso.
Questo l’orientamento elaborato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione Prima Civile, Giudice Relatore Dott. Giancarlo Penzavalli, con la sentenza n. 1564 del 2 ottobre 2019.
Nella fattispecie processuale esaminata, la Banca impugnava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti con la quale l’Istituto di Credito era stato condannato al pagamento in favore della correntista, malgrado quest’ultima non avesse prodotto il contratto di conto corrente né l’intera sequenza degli estratti conto relativi al rapporto.
A sostegno del proprio gravame, l’appellante si doleva, in via principale, della violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, evidenziando come incombesse sulla correntista che agiva in ripetizione l’onere di produrre i contratti e egli estratti conto del rapporto, dovendosi, in difetto, dichiarare l’inammissibilità delle domande attoree finalizzate alla rideterminazione del saldo del conto in favore della cliente e, a fortiori, alla condanna della Banca al pagamento delle somme asseritamente addebitate in conto corrente.
In accoglimento dell’appello proposto dall’Istituto di Credito, la Corte d’Appello di L’Aquila ha preliminarmente osservato che “i principi giurisprudenziali succedutisi nel tempo in ordine al riparto dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito, oneravano l’attore di dimostrare non solo l’esistenza del pagamento che si assume indebito ma anche la mancanza di una valida causa debendi”.
La Corte Territoriale, riprendendo l’orientamento formulato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cassazione Sentenza n. 30713 del 27/11/2018)”, ha dichiarato non solo di condividere pienamente il principio espresso dalla Suprema Corte, ma ha ritenuto addirittura che esso “deve trovare conferma anche nell’ipotesi che interessa, ove il preteso indebito è costituito dall’addebito di oneri non dovuti, e dev’essere riguardato nell’ambito della disciplina specifica del contratto di conto corrente bancario, dando il dovuto rilievo alla natura unitaria del rapporto che lega la banca ed il correntista e valutando le singole operazioni attive e passive quali atti esecutivi nell’ambito di siffatto rapporto unitario”.
Per l’effetto, la Corte d’Appello di L’Aquila ha concluso che “in tale ottica, quindi, assume fondamentale rilevanza, al fine di ricostruire i rapporti dare/avere ovvero per individuare e comprovare la natura indebita dell’atto esecutivo (in ciò risolvendosi l’appostazione a debito o a credito che si assume indebita) che le appostazioni siano dimostrate sin dall’origine del rapporto di conto corrente, con la produzione dei relativi estratti conto ovvero con altri elementi – ad esempio le scritture contabili o le contabili bancarie – idonee a colmare la mancanza degli estratti conto”, così accogliendo il motivo di gravame formulato dalla Banca proprio in quanto diretto ad eccepire l’omessa dimostrazione, da parte della correntista, dei fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese ripetitorie e disponendo a carico dell’appellata il pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Pertanto la Corte ha accolto l’appello della banca, riformando il capo della sentenza riferito al pagamento e ha condannato la società e il fideiussore alla refusione delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ISTANTE DEVE PROVARE SIA L’AVVENUTO PAGAMENTO SIA LA MANCANZA DI UNA CAUSA CHE LO GIUSTIFICHI
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE ESAMINATA
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Sez. I, Giudice Rosanna Scillone | 25.07.2019 | n.1450
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-listante-deve-provare-sia-lavvenuto-pagamento-sia-la-mancanza-di-una-causa-che-lo-giustifichi
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO HA L’ONERE DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO
IL CRITERIO DEL SALDO ZERO SI PUÒ APPLICARE SOLTANTO NELLE AZIONI RECUPERATORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I. civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 26.09.2019 | n.24049
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-che-agisce-in-giudizio-ha-lonere-di-documentare-landamento-del-rapporto
USURA: PER LA DETERMINAZIONE DEL TEGM È NECESSARIA LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DECRETI MINISTERIALI
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-per-la-determinazione-del-tegm-e-necessaria-la-produzione-in-giudizio-dei-decreti-ministeriali
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