Per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Pertanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha firmata, così come sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.Tale conclusione è conforme alla ratio delle previsione dell’art. 117 TUB che, nel richiedere il rispetto della forma scritta ad substantiam, è volta a garantire al correntista un’adeguata e chiara informazione circa il contenuto del testo negoziale e per assicurare che l’atto sia ad esso imputabile. La forma scritta è prevista a pena di nullità proprio al fine di proteggere il cliente, tanto che la violazione della norma può operare solo a vantaggio del medesimo (art. 127 TUB). Tale funzione è pienamente soddisfatta con la sottoscrizione da parte del cliente stesso del documento contrattuale predisposto dalla banca, poiché tale firma garantisce la conoscenza del regolamento negoziale.
Il cliente che domanda la ripetizione di pagamenti indebiti deve allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito o l’esecuzione della prestazione e il difetto del titolo del pagamento. È suo perciò l’onere di produrre in giudizio il testo dei contratti. L’assenza dei contratti iniziali non consente di esaminare l’andamento del rapporto, che non può essere ricostruito solo alla luce degli estratti conto e degli scalari in atti, essendo precluso l’accertamento della rispondenza dei conteggi ivi svolti alle clausole contrattuali e alle intese economiche intercorse fra le parti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani con la sentenza del 30 dicembre 2020.
Nella vicenda esaminata un correntista conveniva in giudizio la Banca lamentando la nullità dei contratti di conto corrente sottoscritti, in quanto redatti in violazione dell’art 117 TUB perché mancanti della firma dell’istituto di credito, e chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di commissioni, costi e spese asseritamente illegittime.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
In merito all’asserita nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, il Giudice modenese ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Pertanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha firmata realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante.
Tale conclusione –chiarisce ulteriormente il Tribunale – è peraltro conforme alla ratio della previsione dell’art. 117 TUB che, nel richiedere il rispetto della forma scritta ad substantiam, è volta a garantire al correntista un’adeguata e chiara informazione circa il contenuto del testo negoziale e per assicurare che l’atto sia ad esso imputabile; tale funzione è pienamente soddisfatta con la sottoscrizione da parte del cliente stesso del documento contrattuale predisposto dalla banca, poiché tale firma garantisce la conoscenza del regolamento negoziale.
Quanto alla richiesta restitutoria avanzata dalla correntista, il Giudice considerato “decisiva” la circostanza che parte attrice non ha prodotto né l’accordo negoziale relativo ai contratti di conto corrente contestati, nè gli estratti conto completi, pur avendo riconosciuto di aver ricevuto regolarmente la documentazione contrattuale iniziale e gli estratti conto bancari nel corso del rapporto.
Ciò posto, il Tribunale ha chiarito che il cliente che domanda la ripetizione di pagamenti indebiti deve allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito o l’esecuzione della prestazione e il difetto del titolo del pagamento. È suo perciò l’onere di produrre in giudizio il testo dei contratti, non consentendosi, in mancanza, l’esame circa l’andamento l’andamento del rapporto, che non può essere ricostruito solo alla luce degli estratti conto e degli scalari, essendo in tal caso precluso l’accertamento della rispondenza dei conteggi ivi svolti alle clausole contrattuali e alle intese economiche intercorse fra le parti.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha rigettato la domanda spiegata dalla correntista, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: spetta al creditore istante provare i fatti costitutivi della sua pretesa
Allegazioni generiche non consentono l’accertamento delle condizioni applicate dalla Banca
Sentenza | Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta | 05.01.2021 | n.12
ONERE DELLA PROVA, VALIDITÀ CONTRATTO MONOFIRMA E RISARCIMENTO PER SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI
LA POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 09.10.2020 | n.469
RIPETIZIONE INDEBITO: OCCORRONO GLI ESTRATTI INTEGRALI A FAR DATA DELL’APERTURA
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ANCHE IL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 07.07.2020
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