ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Avv. Vincenza Genchi del Foro di Bari
Colui che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di interessi anatocistici, del tasso usurario applicato e delle commissioni di massimo scoperto ha l’onere di produrre agli atti il contratto di conto corrente al fine di supportare le proprie pretese creditorie.
Questo è il principio sancito dal Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, dott.ssa Marisa Attollino, con sentenza n. 582 del 08.01.2016.
Nel caso in disamina, la società correntista agiva in giudizio avverso il proprio istituto di credito per la ripetizione delle somme illegittimamente riscosse dallo stesso a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e tasso usurario affidandosi al potere del giudice di acquisizione della documentazione necessaria al processo mediante ordine di esibizione alla controparte ex art. 210 c.p.c..
Costituitasi la banca convenuta eccepiva la prescrizione e la decadenza delle avverse pretese, asserendo che le condizioni contrattuali erano state validamente pattuite ed applicate.
Il Giudice, rigettando la domanda di parte attrice, rilevava che il potere di disporre d’ufficio l’acquisizione di atti della controparte o di terzi non può essere sostitutivo dell’onere della prova che grava sull’attore. Invero, l’istante deve fornire le prove che è in grado di procurarsi a sostegno delle proprie ragioni senza avere la pretesa di ricercarli facendo ricorso al potere discrezionale del giudice per sopperire ad una propria negligenza.
Il Tribunale, rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può essere affatto ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la stessa documentazione (ex multis: Cass. Sez. I, sent. n. 149 del 10-01-2003, Cass. Sez. lavoro, sent. n. 17948 del 08-08-2006), ben evidenziando che la banca aveva prontamente riscontrato la richiesta del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria, con invito a rivolgersi all’agenzia ove era aperto il rapporto di conto corrente.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dall’istituto di credito convenuto, risultavano tutte le comunicazioni al correntista relative al contratto di conto corrente mentre la società attrice non si era premunita neanche di produrre tutti gli estratti conto scalari da cui ricavare il calcolo delle presunte indebite spese applicate allo stesso.
Il Giudice ha considerato che l’accertamento della nullità delle singole clausole del contratto di conto corrente presuppone la sua materiale allegazione in giudizio al fine di individuare le stesse e valutarne l’eventuale invalidità.
Tale carenza di allegazione della documentazione necessaria a supporto della domanda attorea implica il mancato rispetto del principio dell’onere della prova a carico di parte attrice, con conseguente rigetto della domanda e condanna al pagamento delle spese di lite.
Si segnalano i seguenti precedenti:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani 30-10-2015 n.927
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza Tribunale Cagliari, Est. Bernardino 26-05-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PROVARE L’AVVENUTO PAGAMENTO
LE CARENZE PROBATORIE NON SONO COLMABILI CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
Sentenza Corte di appello di Salerno, Pres. Perretti, Rel. Rotunno 10-07-2015 n.461
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 149/2016