ISSN 2385-1376
Testo massima
Il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari ha l’onere, ai sensi dell’art.2697 c.c., di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici.
In sede di ripetizione di indebito, è onere del correntista evidenziare, quanto all’anatocismo, i periodi e gli importi per i quali sarebbe avvenuta l’indebita capitalizzazione, quanto all’usura, i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato.
In difetto di allegazione puntuale, anche la richiesta di produzione in giudizio del contratto si rivela non meritevole di accoglimento perché non idonea a sostenere gli assunti attore, ab origine carenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani, con sentenza n. 927 del 30.10.2015.
È accaduto che un correntista, dopo aver stipulato un contratto di conto corrente, conveniva in giudizio la Banca al fine di ottenere la restituzione delle somme, a suo dire, indebitamente contabilizzate, contestando l’applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
Si costituiva in giudizio la Banca, eccependo l’indeterminatezza della domanda e la sua infondatezza nel merito, rilevando altresì il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del correntista, oltre che l’intervenuta prescrizione dell’azione con riguardo alle rimesse aventi carattere solutorio.
Il Tribunale ha integralmente rigettato la domanda attorea, condannando il correntista al pagamento delle spese di lite in favore della banca convenuta, sulla base del mancato assolvimento dell’onus probandi da parte dell’istante.
Invero, come chiarito dalla sentenza in commento, il correntista che agisca nei confronti della banca per la ripetizione del presunto indebito, imputato all’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, è tenuto ad assolvere il prescritto onere probatorio mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.
La prodotta perizia di parte, come chiarito dal Giudice adito, “avrebbe dovuto evidenziare, quanto all’anatocismo, esattamente quali fossero i periodi e gli importi per i quali fosse avvenuta la indebita capitalizzazione, e per quanto riguarda l’usura, i trimestri specifici nei quali il tasso soglia sarebbe stato superato“.
In considerazione delle evidenziate carenze probatorie, il Giudice ha altresì disatteso l’istanza di esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. del contratto oggetto di causa, precisando che “l’ordine di esibizione è uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative: l’istanza in particolare non può essere accolta quando abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, ovvero documenti che la parte avrebbe potuto acquisire”. Per le stesse ragioni, è stata altresì disattesa l’istanza di CTU contabile, “cui può darsi corso quando la prospettazione iniziale delle parti è sufficientemente precisa e tale da richiedere solo una verifica tecnica in grado di superare i contrasti tra le parti, rispetto ad un thema decidendum già compiutamente individuato“.
In conclusione, può affermarsi che la mancata allegazione de fatti sui quali si fonda la domanda, dunque, non solo, integra una violazione dell’art 2697 c.c., per il quale l’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit), ledendo altresì il diritto alla difesa del convenuto e precludendo, in ultima istanza, la possibilità per il Giudicante di decidere in conformità al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 cpc..
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale Cagliari, Est. Bernardino | 26-05-2015
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA CONTESTAZIONE DEL SALDO DI C/C DEVE ESSERE PROVATA MEDIANTE ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IL CRITERIO EQUITATIVO DEL C.D. “SALDO ZERO” NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA PROBATORIA IMPUTABILE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 17-03-2015 | n.1215
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 572/2015
Tags : 30.10.2015, 927, attore, carente, cliente, contratto, CTU, domanda, Dott. Caterina Arcani, estratti, importi, impossibilità, indebito, periodi, Ripetizione, Tribunale di Ferrara