ISSN 2385-1376
Testo massima
Nella ripetizione di indebito compete all’attore fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, e specificamente dell’avvenuto pagamento e della mancanza di relativa “causa debendi”, ovvero del successivo venir meno di questa.
L’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorchè l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Appello di Salerno, Pres. Perretti, Rel. Rotunno, con sentenza n. 461 del 10.07.2015.
CASO
Nel caso in esame, una società correntista ed il relativo legale rappresentante (titolari di diversi conti corrente e di contratto di mutuo), convenivano in giudizio la Banca al fine di ottenere, la restituzione di tutte 1e somme indebitamente riscosse, contestando la nullità delle clausole dei predetti contratti per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ultralegali e usurari, oltre che a competenze, commissioni di massimo scoperto e spese non convenute contrattualmente.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale non ottemperando all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposta dal Giudice, contestava nel merito ogni avverso addebito e concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni spiegate dall’istituto di credito, ha rigettato la domanda attorea attesa la mancata produzione della documentazione necessaria a ricostruire i rapporti di conto corrente.
Avverso detta pronuncia, hanno proposto appello i correntisti, lamentando sostanzialmente la erronea valutazione del principio dell’onere della prova da parte del primo giudice.
La Corte ha rigettato integralmente le domande articolate dalla società correntista e dal relativo legale rappresentante, rilevando insanabili carenze probatorie a supporto delle stesse e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite a favore dell’istituto di credito.
Ed invero il Collegio, aderendo a consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, ha ribadito che nella ripetizione di indebito compete all’attore di fornire l’onere della la prova dei fatti costitutivi della domanda, e specificamente dell’avvenuto pagamento e della mancanza di relativa “causa debendi“, ovvero del successivo venir meno di questa.
Nel caso di specie, invece, come correttamente ritenuto dal tribunale, tale specifico onere probatorio non è stato adeguatamente assolto dagli attori, i quali non hanno provveduto a fornire prova documentale alcuna, né dell’esistenza dei rapporti di conto corrente indicati in citazione, né dell’avvenuta stipula di un contratto di mutuo, né, tantomeno, della avvenuta contabilizzazione di interessi ultralegali o anatocistici e di commissioni e spese non convenute contrattualmente.
La Corte salernitana ha, inoltre, chiarito che, nel caso in cui il cliente non si sia attivato per ottenere la disponibilità della prescritta documentazione contabile, ex art. 119 tub, non potrà poi supplire alle proprie carenze probatorie invocando lo strumento procedurale di cui all’art. 210 c.p.c., dal momento che (per costante giurisprudenza, sia di legittimità che di merito), “l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa.
Gli appellanti, invece, hanno formulato alla banca richiesta di copia della documentazione relativa ai rapporti bancari solo successivamente alla instaurazione del giudizio, allorquando erano ormai esauriti i termini concessi dal giudice ai sensi dell’articolo 184 c.p.c., mentre nulla è stato prodotto nei termini fissati per le attività istruttorie, sicché difetta in maniera assoluta il presupposto che avrebbe potuto legittimare la richiesta di ordine di esibizione e che potrebbe legittimare la produzione di detta documentazione in grado di appello. In mancanza tale documentazione conferma la Corte – non può essere acquisita in grado di appello neppure sotto il profilo delta “indispensabilità” richiesta dall’articolo 345 c.p.c., la quale, come è noto, non può essere invocata per sanare preclusioni o decadenze già verificatesi in primo grado
COMMENTO
Il provvedimento in esame ha ribadito l’esatta ripartizione dell’onus probandi nell’ambito del contenzioso banca cliente, con specifico riguardo alle azioni di ripetizione di indebito.
Le richieste istruttorie formulate dagli attori, di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell’articolo 210 c.p.c. e di ammissione di consulenza tecnica di ufficio per la rideterminazione dei saldi, erroneamente ammesse dal primo giudice ma comunque risoltesi con esito negativo, non possono supplire al mancato assolvimento del suddetto onere probatorio.
Stante inoltre il ritardo con il quale la società ed il socio hanno azionato lo strumento di cui al predetto art. 119 D. Lvo n. 385/93, nessun rilievo può essere mosso nei confronti dell’istituto di credito per la ritardata acquisizione della documentazione contabile da parte dei soggetti in tal senso specificamente onerati, e le argomentazioni spese sullo specifico punto dagli appellanti si rivelano, perciò, del tutto prive di fondamento.
Difetta, in sostanza, nella specie, il presupposto della impossibilità o della estrema difficoltà, per la parte che ha agito in giudizio, di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della pretesa, stante il diritto del cliente della banca alla consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti cori l’istituto di credito, il che, ovviamente, pone sempre l’interessato nella piena disponibilità di tale documentazione, e, di conseguenza, lo abilita al pieno esercizio de/ proprio diritto alla ricostruzione della movimentazione bancaria, in conformità con il disposto dell’articolo 24 cost..
Si segnalano i seguenti precedenti:
RIPETIZIONE INDEBITO: CARENZE PROBATORIE NON COLMABILI CON ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
A CARICO DELL’ATTORE L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO CONTRATTO E ESTRATTI CONTO
sentenza | corte di appello di catanzaro pres. rel. dott.ssa ruberto | 10-11-2015 | n.1453
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
sentenza | tribunale di ferrara, dott. caterina arcani | 30-10-2015 | n.927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
sentenza | tribunale di trapani, dott.ssa fiammetta lo bianco | 22-10-2015 | n.1009
Testo del provvedimento
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