Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Più specificamente, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l’azione di ripetizione di indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate pattuizioni contrattuali, l’attore ha l’onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola asseritamente illegittima o il comportamento illegittimo della banca.
L’onere di produzione incombente su parte attrice, laddove sia promossa azione di accertamento e condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite dall’istituto di credito, non può poi essere integrato — quanto ai contratti regolanti le condizioni economiche intercorse fra le parti — neanche attraverso l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c..
Invero, il presupposto per l’emanazione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, “non puó essere ordinata l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
Questo i principi espressi dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara, con la sentenza n. 135 del 3 marzo 2020.
Si tratta di un orientamento ormai consolidato in materia di azione di ripetizione, pronunciato dal giudice in una controversia fra una società e la banca. La correntista ha convenuto in giudizio l’istituto di credito deducendo la difformità tra tasso di interesse espressamente convenuto e tasso effettivamente applicato, l’illegittima corresponsione di somme non pattuite per iscritto e delle commissioni di massimo scoperto, l’illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale, la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’applicazione di interessi usurari e la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
La banca si è costituita evidenziando l’infondatezza della domanda anche per l’assenza della prova principe rappresentata dal contratto di conto corrente, non prodotto dalla parte attrice che in questo caso ne era onerata.
Il Giudice ha chiarito che risulta fondamentale, al fine della completezza e della compiutezza delle allegazioni, l’indicazione puntuale e la produzione in giudizio dei contratti stipulati fra il cliente e l’istituto di credito. La giurisprudenza sottolinea, infatti, che è onere della parte che invoca l’illegittimità delle condizioni contrattuali e del calcolo degli interessi provvedere al deposito sia del contratto che degli estratti conti. L’onere di produzione incombente su parte attrice, laddove sia promossa azione di accertamento e condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite dall’istituto di credito, non può poi essere integrato — quanto ai contratti regolanti le condizioni economiche intercorse fra le parti — neanche attraverso l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c..
Invero, il presupposto per l’emanazione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, non puó essere ordinata l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
Per tali ragioni la domanda della società è stata rigettata con compensazione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DI PRODURRE IL CONTRATTO, LE CONDIZIONI ECONOMICHE E TUTTI GLI ESTRATTI CONTO
ALL’INERZIA DELLO STESSO NON PUÒ SOPPERIRE L’ISTANZA EX ART. 210 CPC
Sentenza | Tribunale di Modena Giudice Manuela Cortelloni | 05.03.2020 | n.339
INDEBITO BANCARIO: NON PUNIBILE LA MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI ULTRADECENNALI DA PARTE DELLA BANCA
L’ART. 116 CPC NON PUÒ COLMARE EVENTUALI CARENZE PROBATORIE E VA DISTINTO DALLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI DI CUI LA PARTE È ONERATA
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 13.01.2020 | n.22
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