ISSN 2385-1376
Testo massima
Quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell’indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d’indebito, ossia la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate e quindi deve produrre, quantomeno, il contratto di conto corrente, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione di talune condizioni poi applicate al contratto; i contratti di fideiussione per dimostrare la legittimazione ad agire dei garanti; gli estratti conto del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Il correntista attore non può ribaltare l’onere della prova ottenendo l’esibizione dei documenti mancanti dalla controparte su ordine del giudice emesso ex art. 210 c.p.c.. Questo è uno strumento istruttorio di carattere eccezionale e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano, con la sentenza n. 2626, depositata in data 10.06.2015.
Nel caso di specie, il correntista ed i fideiussori convenivano in giudizio la banca al fine di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sull’apertura di credito con affidamento mediante scopertura relativamente a due rapporti di conto corrente. A tal fine, gli attori chiedevano la rideterminazione dell’esatto dare-avere in considerazione dell’applicazione di clausole asseritamente illegittime, nonché il risarcimento del danno e la rettifica alla Centrale Rischi.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale contestava nel merito ogni addebito.
Disposta ed espletata la CTU, il Tribunale decideva la controversia con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo l’integrale rigetto delle domande attoree.
In particolare, il Giudice adito ha ricavato l’infondatezza delle domande restitutorie degli istanti, dalle carenze probatorie agli stessi imputabili, non avendo correntista e fideiussori adempiuto al disposto dell’art. 2697 c.c.. Sul punto, il provvedimento in esame ribadisce che, “nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 cc con quello di prova dei proprio credito), impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, deve imporre il rigetto della domanda. Questo perché la ricostruzione integrale che non può che essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimatavi o equitativi come il cd saldo zero“.
In ragione delle evidenziate lacune probatorie, il Giudice ha altresì disatteso l’istanza attorea finalizzata ad ottenere l’ordine di esibizione, nei confronti della banca, ex art. 210 c.p.c., atteso che “l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione“. In particolare, il Tribunale ha precisato che “relativamente alla richiesta di esibizione degli estratti conto, si rileva che essi potevano essere ben prodotti dall’attore sia perché a lui inviati trimestralmente, sia perché è previsto dal quarto comma dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio e l’attore nel caso di specie, non ha infruttuosamente esercitato tale diritto prima di introdurre il giudizio: tale facoltà è chiaramente indirizzata ad evitare introduzione di domanda meramente esplorative e non, come vuole il nostro sistema processuale, assertive di una tesi difensiva già verificata dalla parte prima del giudizio“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: NON PUÒ SUPPLIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DEL CLIENTE – CORRENTISTA
L’INTERESSE A FAR VALERE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE DI CONTRATTO DI C/C NON SUSSISTE SE È INTERVENUTA NUOVA DISPOSIZIONE PATTIZIA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE
Ordinanza | Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano | 16-04-2015
NULLITÀ CLAUSOLE C/C: GRAVA SUL CLIENTE L’ONERE DI PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
AI FINI DELL’ONERE DELLA PROVA EX DELL’ART. 2967 C.C. NON RILEVA L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFRADECENNALE EX ART. 119 TUB
Ordinanza | Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante | 16-04-2015
ORDINE ESIBIZIONE: L’ATTORE DEVE CONCEDERE TERMINE EX ART. 119 TUB PRIMA DELLA NOTIFICA CITAZIONE
LA BANCA DEVE AVERE UN CONGRUO TERMINE PER FORNIRE I DOCUMENTI RICHIESTI DAL CLIENTE
Ordinanza | Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino | 07-04-2015
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA CONTESTAZIONE DEL SALDO DI C/C DEVE ESSERE PROVATA MEDIANTE ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IL CRITERIO EQUITATIVO DEL C.D. “SALDO ZERO” NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA PROBATORIA IMPUTABILE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 17-03-2015 n.1215
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA ALL’ATTORE PROVARE L’ECCEDENZA DEL PAGAMENTO
CHI AGISCE HA L’ONERE DI PROVARE L’INESISTENZA DI UNA CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO PER LA PARTE CHE SI ASSUME NON DOVUTA
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Sezione Terza | 18-11-2014
Testo del provvedimento
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