In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, con la sentenza n. 817 del 25.05.2019.
La vicenda ha riguardato una mutuataria e i suoi garanti che hanno convenuto in giudizio l’istituto di credito con cui erano stati stipulati, oltre al contratto di mutuo, due contratti di conto corrente affinché, in relazione a questi ultimi, venisse accertata l’applicazione di interessi usurai, sia per usura oggettiva che per usura soggettiva; ulteriormente, chiedevano la declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario in quanto avente quale esclusiva finalità quella di ripianare l’esposizione debitoria di detti conti.
La Banca, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande attoree, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel merito, l’infondatezza delle prospettazioni avversarie.
Assegnati i termini di legge, di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste, la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l’espletamento di CTU contabile.
Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che grava sull’attore correntista l’onere della puntuale allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda. Ciò, in ossequio al principio generale cui all’art. 2697, 1° comma, c.c., che non soffre eccezione nella specifica materia in esame.
Trattasi di principio che opera simmetricamente a carico della Banca laddove sia attrice, in senso formale o sostanziale (come ad esempio, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo).
Il Tribunale, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di Credito, in quanto attore, deve farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto.
Nel caso di specie, tuttavia, così come rilevato dal CTU, la documentazione prodotta dal correntista si è rivelata fortemente incompleta in quanto non sono prodotti in causa gli estratti conto completi dall’apertura, bensì solo i riassunti scalari di alcuni trimestri. A causa di ciò, il consulente d’ufficio non ha avuto la possibilità di procedere alla ricostruzione dell’andamento contabile dei rapporti oggetto di causa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande degli attori, condannandoli, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta, nonché alla liquidazione del CTU.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NULLITÀ CLAUSOLE BANCARIE: IL CLIENTE ATTORE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
L’ONERE DELLA PROVA NON PUÒ ESSERE SANATO CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Annachiara Di Paolo | 16.01.2019 | n.96
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/nullita-clausole-bancarie-il-cliente-attore-deve-produrre-il-contratto
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PRODURRE CONTRATTI + ESTRATTI CONTO
DEVE DIMOSTRARE ANCHE LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 30.01.2019 | n.132
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-ha-lonere-di-produrre-contratti-estratti-conto
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n. 33321
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-incombe-sul-correntista-lonere-di-produrre-gli-estratti-conto
INDEBITO SU CONTO CORRENTE: SPETTA AL CLIENTE PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELL’ANNOTAZIONE
LA RIMESSA RIPRISTINATORIA NON È MAI RIPETIBILE IN QUANTO NON INTEGRA UN PAGAMENTO IN SENSO GIURIDICO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 05.12.2018 | n.200
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-su-conto-corrente-spetta-al-cliente-provare-la-natura-solutoria-dellannotazione
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