Provvedimento segnalato dal dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Il corretto governo delle regole probatorie, in guisa delle quali compete all’attore provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, porta a ritenere che l’onere della prova gravi in via prioritaria sul solvens, sicché anche nel campo che ne occupa si afferma, senza soluzione di continuità, rispetto a quanto più in generale si pensa riguardo all’azione di ripetizione dell’art. 2033 cod. civ., che nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Se è vero che è corretto reputare che, quando sia la banca a farsi attrice e a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l’onere di provare il credito vantato con rideterminazione del saldo finale e ricostruzione dell’intero andamento del rapporto sulla base degli estratti del conto a partire dalla sua apertura, altrettanto non è sostenibile in relazione alla diversa ipotesi in cui sia il correntista ad agire con l’azione di ripetizione; in quest’ultimo caso grava sul correntista l’onere di provare la pretesa creditoria fatta valere, attraverso la produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo del rapporto a cui si riferisce la domanda d’indebito. In difetto, non potrà utilizzarsi il criterio del saldo zero, potendo questo applicarsi soltanto se inosservante dell’onere probatorio su di sé gravante sia la banca. Potrà, invece, utilizzarsi, nel caso in cui ad agire sia il cliente, il primo saldo disponibile di cui il correntista abbia dato prova.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. I. civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli, con l’ordinanza n. 24049 del 26.09.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-incombe-sul-correntista-lonere-di-produrre-gli-estratti-conto
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE LA NATURA RIPRISTINATORIA DEI VERSAMENTI
OCCORRE PROVARE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO E NON UN FIDO DI FATTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27704
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-onere-del-correntista-dimostrare-la-natura-ripristinatoria-dei-versamenti
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-onere-del-correntista-provare-lillegittimita-degli-addebiti-contestati
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