ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato da Valeria Rebizzani di Modena
Colui che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa e non può quindi limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l’azione meramente esplorativa.
Non è ammissibile supplire all’onere della prova attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, posto che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Modena, dott. Luca Primiceri, con la sentenza del 16.03.2016, n. 570.
Nella fattispecie in esame, il correntista conveniva in giudizio il proprio istituto di credito al fine di sentire accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e/o nullità delle illecite condizioni applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti a titolo di interessi anatocistici, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti.
Si costituiva la banca che contestava in toto gli assunti attorei chiedendone l’integrale rigetto.
Orbene, in materia di ripetizione di indebito bancario, la giurisprudenza ha ribadito in diverse pronunce che “il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, pagati o addebitati sul suo conto, ha l’onere di dimostrare l’ammontare del suo credito e deve, pertanto, depositare in causa la documentazione contabile, nella specie gli estratti conto“(Corte d’Appello di Venezia del 23.08.2013).
Il Tribunale adito, pertanto, rifacendosi al costante orientamento giurisprudenziale di merito, ha rigettato la domanda giudiziale rilevando che la documentazione versata in atti dal correntista risultava incompleta atteso che mancavano la maggior parte degli estratti conto relativi al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Detta carenza probatoria è stata anche confermata della relazione del consulente tecnico d’ufficio il quale, nell’eseguire i dovuti calcoli sulla base di una scarna documentazione, ha utilizzato il metodo “sintetico” che non ha permesso di fornire dati attendibili, ma che ha portato ad un risultato discendente da presunzioni ed analogie.
In ogni caso, ad avviso del Giudice modenese, non è ammissibile supplire all’onere probatorio attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, considerato che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Pertanto, il Tribunale adito ha ritenuto la domanda di parte attrice sfornita di prova certa, oltre che generica rigettando ogni pretesa seppur con la compensazione delle spese legali.
Sul medesimo argomento si segnalano le seguenti decisioni, già oggetto di esame su questa Rivista.
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale: infatti, soltanto la produzione dell’intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Sentenza, Tribunale Cagliari, Est. Bernardino, 26-05-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ESTRATTI CONTO ANALITICI RELATIVI ALL’INTERO RAPPORTO
STOP AD ILLEGITTIME ED APPROSSIMATIVE RICOSTRUZIONI CONTABILI IN SEDE DI CTU
Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito (o per la rideterminazione del saldo del conto corrente), assolve compiutamente il proprio onere probatorio solo depositando tutti gli estratti conto analitici, non essendo possibile in mancanza un’esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente.
Sono inutilizzabili le risultanze della consulenza contabile effettuata in mancanza dei predetti estratti conto analitici, in luogo dei quali il perito abbia inserito alcune voci “a quadratura”, pur dichiarando che le stesse “potrebbero non incidere significativamente sui risultati finali”.
Sentenza, Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella, 07-10-2015 n.4548
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari ha l’onere, ai sensi dell’art.2697 c.c., di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici.
In sede di ripetizione di indebito, è onere del correntista evidenziare, quanto all’anatocismo, i periodi e gli importi per i quali sarebbe avvenuta l’indebita capitalizzazione, quanto all’usura, i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato.
In difetto di allegazione puntuale, anche la richiesta di produzione in giudizio del contratto si rivela non meritevole di accoglimento perché non idonea a sostenere gli assunti attore, ab origine carenti.
Sentenza, Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani, 30-10-2015 n.92
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 160/2016