ISSN 2385-1376
Testo massima
Il cliente che agisca nei confronti della banca per la ripetizione dell’indebito, è tenuto ad allegare non soltanto la copia del contratto, ma anche tutti gli estratti conto, nonché i conti scalari (le cosiddette “staffe”), relativi all’intera durata del rapporto, onde consentire la ricostruzione dell’effettivo andamento del rapporto medesimo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Potenza, dott. Ivano Caputo, con la sentenza n. 430 del 24.04.2015.
Le ragioni sottese alla decisione in commento, risiedono nel fatto che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando lo stesso abbia ad oggetto fatti negativi, “in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto , pur se negativo, ha carattere costitutivo“, sebbene la relativa prova possa essere data, attesa l’impossibilità di dimostrare un fatto non avvenuto, mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale ha dunque giudicato inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., non avendo il correntista dimostrato né di essersi attivato stragiudizialmente, ai sensi dell’art. 119 TUB, per ottenere copia della documentazione contabile relativa al rapporto oggetto di causa, né l’inerzia o il rifiuto della banca a fronte di tale richiesta.
Del pari inammissibile, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, non potendo tale mezzo di indagine (la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio), essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ne deriva che, colui che agisce per la ripetizione del presunto indebito, è tenuto a mettere a disposizione del giudice l’intera documentazione contabile, idonea a consentire la ricostruzione dell’effettivo andamento del rapporto controverso, al fine di compiutamente individuare e quantificare l’asserito indebito.
Testo del provvedimento
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