ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’avv.Roberto Rusciano di Napoli
Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito (o per la rideterminazione del saldo del conto corrente), assolve compiutamente il proprio onere probatorio solo depositando tutti gli estratti conto analitici, non essendo possibile in mancanza un’esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente.
Sono inutilizzabili le risultanze della consulenza contabile effettuata in mancanza dei predetti estratti conto analitici, in luogo dei quali il perito abbia inserito alcune voci “a quadratura”, pur dichiarando che le stesse “potrebbero non incidere significativamente sui risultati finali”.
Questi sono i principi di diritto espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella, con sentenza n. 4548 del 07.10.2015.
IL CASO
La vicenda processuale invero articolata trae origine dall’azione di ripetizione promossa da un correntista nei confronti della banca presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, al fine di ottenere la restituzione degli importi asseritamente indebiti, a titolo di capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali non pattuiti.
La Banca, costituitasi in giudizio, eccepiva l’intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto versato e contestava nel merito la domanda, in particolare quanto al mancato assolvimento del minimo onere probatorio da parte dell’attore.
In primo grado la linea del correntista trovava accoglimento, sia con sentenza non definitiva contenente l’accertamento della nullità delle clausole contrattuali , che con sentenza definitiva di condanna dell’istituto, a seguito dell’espletamento di consulenza contabile per il ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Entrambe le sentenze venivano separatamente appellate dalla Banca ed i relativi giudizi hanno poi condotto a seguito del supplemento di istruttoria disposto dalla Corte d’Appello per sentire le parti sulle risultanze contabili di primo grado alla sentenza di definitivo rigetto delle ragioni del cliente.
LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO
La risposta della Corte meneghina è stata netta in favore della Banca, in applicazione del generale principio dell’onere della prova ex art.2697 cc, a tenor del quale “spetta a colui che agisce in giudizio a titolo di ripetizione di indebito (o anche al fine di chiedere la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti) provare l’ammontare degli indebiti da restituire o da espungere dal conto“.
Nel caso di specie, avuto riguardo al materiale probatorio fornito dal cliente, già il giudice di prime cure aveva osservato che la documentazione contabile rielaborata dal consulente tecnico d’ufficio non era completa, in quanto il consulente aveva esaminato gli estratti conto dal primo trimestre 1993 al terzo trimestre 2006, ma non anche gli estratti conto analitici relativi al periodo 1988-2002, 1 luglio – 31 luglio 1995, 13 giugno – 30 giugno 1996.
Il Tribunale aveva poi rilevato che il consulente tecnico d’ufficio, dopo aver segnalato “una certa difficoltà nell’espletare l’incarico a causa della inintelligibilità di alcune voci degli estratti, ha chiarito di aver potuto procedere per il periodo 1 trimestre 1993 – 3 trimestre 2006 ad una verifica analitica mediante inserimento di alcune voci a quadratura, che possono contenere delle approssimazioni, ma che non incidono significativamente sui risultati finali“. Invece per il periodo 1 trimestre 1988 sino al 1992, il consulente tecnico d’ufficio aveva effettuato l’analisi dei soli estratti conto scalari.
È evidente come notato dal Collegio che tali lacune probatorie non possano essere colmate dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, quand’anche il perito abbia “garantito” che l’inserimento di talune voci approssimative non siano tali da inficiare i risultati finali.
È infatti una questione giuridica (prima che contabile), a condurre la Corte milanese a riformare integralmente le decisioni di prime cure: ad essere incongruenti sono le conclusioni del Tribunale rispetto alle premesse.
Il giudice di primo grado, d’altronde, dopo aver premesso che “l’accoglimento della domanda di condanna articolata dal cliente presuppone la positiva allegazione di tutti gli elementi probatori utili alla dimostrazione degli elementi costitutivi della relativa pretesa” e che “l’allegazione dei soli estratti conto scolari impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto“, aveva poi ritenuto appagante la ricostruzione contabile effettuata dal consulente tecnico d’ufficio nei limiti in cui la stessa aveva trovato riscontro documentale, ovvero per il periodo primo trimestre 1993 ¬ terzo trimestre 2006.
Ma tali risultati inevitabilmente parziali non consentono una ricostruzione “fedele” dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Solo la produzione integrale degli estratti conto analitici (e non dei soli estratti conto scalari) a partire dalla data di apertura del contratto è in grado di condurre, con l’applicazione del tasso di interesse legale (o del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 del TUB), alla determinazione dell’eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto.
Ed il relativo onere di produzione ed allegazione non può che ricadere, nel caso dell’azione di ripetizione, in capo allo stesso correntista: tale considerazione è assorbente rispetto ad ogni altro motivo.
Pertanto, in integrale riforma delle pronunce appellate, il Collegio lombardo ha accolto l’appello promosso dall’istituto e, per l’effetto, respinto ogni domanda svolta dal cliente in ripetizione “perché non provata“, con ingente condanna alle spese di lite del doppio grado.
Il COMMENTO
La decisone consolida l’orientamento secondo il quale il cliente che agisca in giudizio per la ripetizione di indebito deve produrre gli estratti conto integrali per l’intero periodo oggetto di contestazione.
Accade spesso che i consulenti tecnici nominati (talvolta “incautamente“) nelle azioni di indebito, avendo la disponibilità dei soli estratti “scalari” o di parte degli estratti conto analitici, provvedano ad eseguire il ricalcolo secondo il c.d. metodo sintetico, non nascondendo l’inevitabile parzialità dei risultati delle indagini peritali, frutto di integrazioni che non rispecchiano in maniera sufficientemente veritiera lo svolgimento dei rapporti di dare/avere.
Invero, come non si nega che la banca che agisca per il recupero del credito debba assolvere compiutamente all’onere della prova con la produzione di tutti gli estratti (secondo il criterio analitico della continuità) ricostruttivi del rapporto, sin dalla data di accensione, non può essere per converso “mitigato” il medesimo onere, laddove sia il cliente a richiedere la ripetizione delle somme che assuma indebite.
Né tale onere può essere in qualche modo “supplito” mediante l’effettuazione di una consulenza tecnico-contabile (che è mezzo ausiliario del giudice e non può divenire strumento di ricerca della prova), i cui risultati sono comunque ed inevitabilmente falsati.
La corte milanese ha posto un definitivo STOP ad ogni prassi differente, negando accesso a qualsivoglia consulenza che, in mancanza degli estratti conto analitici, sia condotta attraverso l’inserimento di alcune voci a quadratura, che contengono cioè delle approssimazioni, in quanto la perizia deve essere espletata sui dati certi.
Se (ex post) i risultati di una perizia di tale genere sono inutilizzabili, deve ritenersi (ex ante), che in mancanza della completa documentazione contabile, la richiesta di CTU formulata dal correntista vada dichiarata tout court inammissibile, tanto più considerato che quest’ultima si risolve in inutili e dispendiose lungaggini processuali.
Per approfondimenti sull’argomento, si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n.927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE PRIMO ESTRATTO RECANTE SALDO
IN MANCANZA VALE IL SALDO RIPORTATO NEL PRIMO ESTRATTO CONTO DISPONIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Rel. Dell’Anna | 19-10-2015 | n.804
Testo del provvedimento
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