Segnalata dall’Avv. Nicola Scopsi del Foro di Milano
In materia di ripetizione di indebito, parte attrice deve assolvere all’onere della prova che grava sul creditore istante ex art. 2033 c.c., il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nell’ipotesi in cui non si assuma che l’intero pagamento sia indebito, ma solo una parte di esso.
Grava su chi agisce per la ripetizione di indebito l’onere di produrre in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione alla luce del principio della vicinanza della prova e della presunzione di ricezione degli atti inviati all’indirizzo del destinatario ex art. 1355 c.c..
Il mancato assolvimento dell’onere della prova assorbe le eccezioni della parte circa la nullità delle clausole contrattuali ed il superamento del cd. tasso soglia, atteso che nell’azione di ripetizione di indebito, 1’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l’oggetto di un’autonoma domanda di accertamento negativo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Genova, Dott.ssa Rosella Silvestri, con la sentenza del 12.05.2016.
Nella fattispecie considerata, una società correntista conveniva in giudizio la Banca deducendo, in relazione ad un contratto di conto corrente ed un contratto di conto anticipi, l’addebito di interessi, commissioni e spese per valori superiori a quelli effettivamente dovuti, il mancato invio dei resoconti periodici, l’illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari da parte dell’Istituto di credito e lamentando la nullità delle clausole ad essi relativi ed alla commissione di massimo scoperto.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Genova osservava, in primo luogo, che chi agisce in giudizio per la ripetizione di indebito è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche eventualmente attraverso la dimostrazione dell’esistenza di un fatto negativo contrario o mediante presunzioni.
In secondo luogo, rilevato che, nel caso di specie, parte attrice non aveva assolto all’onere probatorio della produzione integrale degli estratti conto, rendendo impossibile l’accertamento delle violazioni dedotte, specificava che il mancato assolvimento del predetto onere probatorio assume carattere assorbente rispetto alle eccezioni di nullità delle clausole contrattuali ed in punto di asserito superamento del c.d. tasso soglia, atteso che nell’azione di ripetizione dell’indebito, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l’oggetto di un’autonoma domanda di accertamento negativo.
In ordine alla dedotta, illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte della convenuta, il Giudice adito rilevava che parte attrice aveva omesso di allegare prove anche in ordine all’insussistenza dei presupposti della segnalazione.
Per quanto suesposto, il Tribunale rigettava la domanda di ripetizione proposta, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia:
RIPETIZIONE INDEBITO: il correntista deve provare l’inesistenza della “causa debendi”
È NECESSARIO DIMOSTRARE L’ASSENZA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CONTESTATE
Sentenza | Corte di Appello Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D’Avino | 10.05.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: la parte deve fornire in modo specifico la prova di quanto assume
NON PUÒ RICHIEDERE UNA C.T.U. CONTABILE VOLTA A COLMARE LA DEFICIENZA DELLE PROPRIE ALLEGAZIONI
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio | 02.01.2016 | n.31
RIPETIZIONE INDEBITO: azione infondata in assenza dei documenti giustificativi del credito
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IL PAGAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE IN RESTITUZIONE
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, dott. Giuseppe Cardona | 23.02.2015 |
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